Risulta ormai pacifica in giurisprudenza l’esclusione della meccanica ed “automatica” sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura. Tali interessi hanno, invero, una funzione del tutto differente e non omogenea: gli interessi corrispettivi assicurano infatti la remunerazione del capitale in base al principio della natura fecondità del denaro (di cui è espressione la disposizione dell’art. 1282 cod. civ.); gli interessi moratori rappresentano invece una sanzione contro l’inadempimento e perseguono l’obiettivo d’una sorta di predeterminazione del danno derivante dall’inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, con l’ordinanza del 07.01.2019.
In particolare, la vicenda ha riguardato dei mutuatari che, con ricorso ex art. 702 bis e segg. c.p.c. hanno convenuto in giudizio una banca deducendo la convenzione di interessi moratori usurari e chiedendo, previa declaratoria di nullità, ex art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., del contratto stipulato dalle parti, la restituzione di tutto quanto versato in esecuzione del medesimo ex art. 1815, comma 1, c.c., con vittoria delle spese di lite.
La banca convenuta, nel resistere alle domande, ha contestato gli avversi assunti ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente, ed alla prima udienza del 18/12/2018, sentite le parti, e, concesso un termine per note conclusionali, il giudice si riservava per la decisione.
Il Tribunale ha ritenuto le doglianze dei ricorrenti infondate circa il dedotto superamento del limite del tasso soglia.
Al riguardo, ha specificato che è da escludersi la meccanica ed “automatica” sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura.
Tali interessi hanno, invero, una funzione del tutto differente e non omogenea in quanto gli interessi corrispettivi assicurano infatti la remunerazione del capitale in base al principio della natura fecondità del denaro mentre quelli moratori rappresentano invece una sanzione contro l’inadempimento e perseguono l’obiettivo d’una sorta di predeterminazione del danno derivante dall’inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie.
La riferita natura non omogenea degli interessi in questione comporta che gli stessi non possano essere sommati ai fini della determinazione del confronto del tasso convenzionalmente pattuito con il tasso soglia anti-usura: l’applicazione degli interessi di mora è infatti del tutto alternativa rispetto all’applicazione degli interessi corrispettivi, postulando in particolare l’inadempimento da parte del mutuatario e — conseguentemente —l’inapplicabilità per tale parte degli interessi corrispettivi. Le basi di calcolo infatti, sono, quasi per definizione, diverse.
Il tasso corrispettivo si calcola sull’intero capitale a scadere e copre il periodo contrattualmente previsto dall’erogazione alla scadenza del termine di rimborso (o della rata); il tasso di mora (formulato in termini assoluti o tramite maggiorazione del tasso corrispettivo) si calcola sulla sola rata scaduta ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza della rata.
Il tasso di mora pertanto sostituisce il tasso corrispettivo, a decorrere dalla scadenza della rata insoluta, senza cumularsi con quest’ultimo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande dei ricorrenti condannandoli alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA SOMMATORIA TRA TASSO CORRISPETTIVO E DI MORA È UNA OPERAZIONE ILLEGITTIMA
È POSSIBILE ADDIZIONARE SOLO NEL CASO IN CUI IL TASSO DI MORA PREVEDA LA MAGGIORAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI PUNTI PERCENTUALI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari | 30.11.2018 | n.23170
USURA BANCARIA: ILLEGITTIMA LA SOMMATORIA DEI TASSI
GLI INTERESSI CORRISPETTIVI E GLI INTERESSI MORATORI VANNO ESAMINATI SEPARATAMENTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina | 10.12.2018 | n.23742
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-illegittima-la-sommatoria-dei-tassi
TASSO SOGLIA USURA: NO ALLA SOMMATORIA INTERESSI MORATORI E CONVENZIONALI
I DUE TASSI SI APPLICANO IN VIA ALTERNATIVA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Marvasi | 26.10.2018 | n.20599
USURA BANCARIA SU MUTUO: NON È AMMESSA SOMMATORIA DEI TASSI
LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA AI MORATORI NON INVESTE I CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Paola Ragozzo | 24.09.2018 | n.17943
USURA BANCARIA: INAMMISSIBILE LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
GLI INTERESSI MORATORI SONO AUTONOMI E DISTINTI DA QUELLI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Elisabetta Arrigoni | 20.09.2018 | n.2526
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