Per valutare il superamento o meno del c.d. tasso soglia non devono sommarsi tra loro gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori e ciò proprio per l’indicata eterogeneità teleologica puntualmente confermata dagli artt. 644 c.p. e 1815 cod. civ.
Anche per gli interessi moratori è necessaria la verifica del rispetto della disciplina in tema di usura, senza però che la verifica debba essere effettuata a mezzo del loro cumulo con quelli corrispettivi e con le altre voci contrattualmente pattuite, quali l’assicurazione, le spese di istruttoria e così via aventi tutti una causa autonoma e diversa rispetto alla mera corrispettività del mutuo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco, con la sentenza n. 5939 del 15.06.2018.
Nel caso di specie, una società ha convenuto in giudizio una Banca chiedendo al Giudice, previo accertamento della nullità delle clausole di pattuizione degli interessi, la condanna della stessa alla restituzione di tutti gli interessi versati in applicazione dell’art. 1815 c.c.
La convenuta ha contestato la pretesa nullità del contratto per errata indicizzazione delle somme in mancanza di una norma imperativa a ciò finalizzata ed ha, altresì, contestato la pretesa usurarietà degli interessi, in considerazione dell’inammissibile sommatoria tra tassi corrispettivi e moratori.
In particolare, il Giudice ha sottolineato di non ignorare la statuizione della Suprema Corte secondo cui pure gli interessi moratori devono rispettare il c.d. tasso soglia ex lege 108/96 e che – almeno dall’interpretazione iniziale che ad essa è stata fornita – devono essere cumulati a quelli convenzionali, in ragione dell’art. 644, c. 3, cod. pen. e dell’art. 1815, c. 2, cod. civ. per i quali rilevano gli interessi corrisposti “a qualunque titolo”.
Tuttavia, l’Organo giudicante ha specificato che tale assunto non deve essere interpretato nel senso che la verifica del rispetto della disciplina dell’usura per gli interessi moratori vada effettuata a mezzo del loro cumulo con quelli corrispettivi e con le altre voci contrattualmente pattuite, quali l’assicurazione, le spese di istruttoria e così via aventi tutti una causa autonoma e diversa rispetto alla mera corrispettività del mutuo.
A parere del Tribunale l’assoggettamento alla disciplina sull’usura del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori, sostenuta dall’attrice, potrebbe essere condivisa solo se fosse dimostrata l’identità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi. Tale identità è, invece, disattesa dal dato normativo e letterale
La diversa natura delle due categorie di interessi è, infatti, deducibile anche dalle istruzioni della Banca di Italia destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell’art. 2 della L. 108/96, ove è stato disposto che “I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo”.
Nell’affrontare la questione, il Giudice ha, altresì, specificato che la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura deve essere compiuta assumendo come riferimento l’evoluzione del rapporto quale concretamente realizzatasi. Ciò in quanto la predetta verifica consiste in un controllo sul “costo” effettivo di erogazione del credito.
In tal senso, gli oneri meramente eventuali assumono rilievo ai fini del calcolo del T.E.G. solo laddove si siano verificate le condizioni di contratto cui sia stata subordinata la relativa applicabilità, con la conseguenza che sono irrilevanti quelle voci di costo che siano sì collegate all’erogazione del credito, ma che siano meramente potenziali o del tutto irreali.
Sulla base delle suddette considerazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
USURA MORATORI: NON PUÒ ESSERE VERIFICATA CON RIFERIMENTO ALLA SOGLIA RILEVATA PER I CORRISPETTIVI
LA RELATIVA NULLITÀ NON INFICIA LA VALIDITÀ DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Dott. Raffaele Del Porto | 11.10.2017 |
USURA: GLI INTERESSI DI MORA NON DEVONO ESSERE COMPUTATI CON RIFERIMENTO AI TASSI-SOGLIA
IL TASSO EFFETTIVO DI MORA C.D. T.E.M.O È INESISTENTE, ARBITRARIO E PRIVO DI RISCONTRO NORMATIVO
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daniela Grossi | 05.03.2018 | n.20214
USURA: GLI INTERESSI DI MORA NON POSSONO ESSERE VALUTATI CON RIFERIMENTO AI TEGM DETERMINATI PER I CORRISPETTIVI
TALI VALORI VANNO MAGGIORATI DEL 2,1% AL FINE DI DETERMINARE UNA SPECIFICA SOGLIA PER I MORATORI.
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari | 11.01.2018 | n.672
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