Provvedimento segnalato dall’ Avv. Francesco Giunti del foro di Firenze con nota di accompagnamento
Stipulando un contratto di Interest Rate Swap il cliente e la banca si impegnano ciascuno a pagare all’altro, a scadenze periodiche definite, un importo calcolato applicando dati parametri (diversamente prestabiliti per ciascun contraente) a un medesimo valore di base (c.d. nozionale); a ciascuna scadenza i due importi si compensano e ne deriverà un differenziale a carico dell’uno, e correlativamente a favore dell’altro, o viceversa.
Nei contratti di swap la causa è intrinsecamente aleatoria: questa può essere individuata nello scambio di due rischi connessi, che, assunti dai due contraenti, derivano dalla vicendevole entità degli importi che matureranno a carico di ciascuno, e quindi dei differenziali che potranno risultare a carico o a favore di ciascuno, dunque l’eventuale sproporzione tra i rischi assunti tra le parti (cliente-banca) non incidono sulla struttura del contratto e, pertanto, sulla sua validità, purché ciascuna delle due parti si assuma un grado, anche sbilanciato, di rischio, di talché si potrebbe affermare la nullità del contratto solo qualora questo fosse stato sin dall’origine strutturato in modo tale che il rischio potesse gravare solo su una parte e non anche sull’altra.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Firenze, Giudice Massimo Maione Mannamo, con l’ordinanza del 09/03/2017.
Nel caso considerato, una SOCIETÀ con ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam conveniva in giudizio una BANCA MUTUANTE, affinchè le fosse ordinato di sospendere l’ordine di addebito di somme sul conto corrente della ricorrente in dipendenza del contratto derivato oggetto di contestazione, nonché di astenersi da qualsiasi comunicazione interbancaria con particolare riferimento alla Centrale Rischi.
Nelle premesse esposte a fondamento della propria pretesa, la ricorrente asseriva che un dipendente di diverso Istituto di credito le aveva proposto, in vista della probabile maggiore onerosità del mutuo stipulato con BANCA in conseguenza del prevedibile aumento dei tassi Euribor, di sottoscrivere un contratto derivato IRS che, secondo la prospettazione del dipendente, avrebbe eliminato il rischio di aumento dei tassi di interesse.
Successivamente alla stipulazione del contratto derivato, contrariamente da quanto prospettato il derivato non aveva affatto reso fisso il tasso di interesse del mutuo, poiché il tasso Euribor, era decresciuto.
Pertanto, secondo la parte ricorrente c’era stato un ingiusto arricchimento della BANCA a discapito della SOCIETÀ.
L’ istante aggiungeva inoltre che la BANCA aveva concesso un mutuo agrario di € 70.000, il cui importo sarebbe stato destinato, per espressa pattuizione, ad appianare le perdite del derivato e l’esposizione debitoria in essere con la stessa.
Alla luce di quanto premesso la SOCIETÀ reclamava la nullità del contratto derivato per mancanza di causa e per violazione dell’art. 30 d.lvo n. 58/1998 e del mutuo agrario in ordine esclusivamente al difetto di causa.
Si costituiva, inoltre, in giudizio la BANCA contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso, osservando che parte attrice non avesse tenuto in considerazione la natura aleatoria dell’accordo la cui funzione non era di rendere fisso il tasso di interesse del mutuo contratto.
Il Giudice, in riferimento alla validità del contratto de quo, ha osservato che stipulando un contratto di INTEREST RATE SWAP il cliente e la banca si impegnano ciascuno a pagare all’altro, a scadenze periodiche definite, un importo calcolato applicando dati parametri (diversamente prestabiliti per ciascun contraente) a un medesimo valore di base (c.d. nozionale); a ciascuna scadenza i due importi si compensano e ne deriverà un differenziale a carico dell’uno, e correlativamente a favore dell’altro, o viceversa, pertanto nei contratti di swap la causa è intrinsecamente aleatoria: questa può essere individuata nello scambio di due rischi connessi, che, assunti dai due contraenti, derivano dalla vicendevole entità degli importi che matureranno a carico di ciascuno, e quindi dei differenziali che potranno risultare a carico o a favore di ciascuno, dunque l’eventuale sproporzione tra i rischi assunti tra le parti (cliente-banca) non incidono sulla struttura del contratto e, pertanto, sulla sua validità, purché ciascuna delle due parti si assuma un grado, anche sbilanciato, di rischio.
In definitiva, l’IRS è sicuramente un contratto aleatorio, in cui l’alea opera con riferimento ad entrambe le parti, in quanto l’evento incerto è in grado di condizionare entrambe le promesse di pagamento.
Sempre secondo quanto sostenuto dal Tribunale fiorentino, si potrebbe affermare la nullità del contratto solo qualora questo fosse stato sin dall’origine strutturato in modo tale che il rischio potesse gravare solo su una parte e non anche sull’altra.
In secondo luogo, riguardo la nullità del derivato per la violazione dell’art. 30 d.lvo n. 58/1998, per non esser stato previsto il recesso del cliente dal contratto stipulato fuori sede, il giudicante ha rilevato che l’istante non aveva provato sufficientemente che il contratto fosse stato perfezionato fuori sede.
Il Tribunale ha escluso anche la nullità del credito fondiario, da considerarsi quale mutuo di scopo, sicchè tale nullità poteva essere riscontrata solo nel caso di impossibilità di realizzare lo scopo ab origine.
Nelle osservazioni finali il Giudice ha evidenziato che il periodo di efficacia del derivato si era ormai esaurito e che c’era stato un addebito definitivo sul conto corrente della ricorrente a seguito dello scambio dei flussi reciproci ed, infine, che residuavano esclusivamente gli addebiti di un mutuo agrario, che, in ogni caso, doveva essere restituito.
Pertanto, non c’erano motivazioni idonee per inibire alla banca l’addebito delle rate del piano di ammortamento del finanziamento agrario, né per adottare alcun provvedimento relativo al profilo di responsabilità della BANCA e alla presunta violazione degli obblighi informativi, che attiene alla fase di merito e non a quella cautelare.
Alla luce di quanto suesposto, il Giudice ha rigettato il ricorso compensando le spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INTEREST RATE SWAP: LA CAUSA CONCRETA SI INDIVIDUA NELL’ALEATORIETÀ BILATERALE
È VALIDO IL NEGOZIO SE LE PARTI HANNO ACCETTANO AB ORIGINE IL RISCHIO
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Secchi – Rel. Boiti | 25-05-2015 | n.2244
SWAP: UNA LIEVE SPROPORZIONE IN FAVORE DELLA BANCA NON FA VENIR MENO LA CAUSA
LA SCOMMESSA È LECITA ANCHE SE IL RISCHIO ASSUNTO DALLE PARTI NON E’ IDENTICO SUL PIANO QUANTITATIVO
Ordinanza | Tribunale di Taranto, dott. Marcello Maggi | 10-03-2015
DERIVATI: CONTRATTO NULLO SOLO SE MANCA L’ALEA PER IL CLIENTE
L’ALEA È ASSENTE SOLO SE STRUTTURALMENTE È IMPOSSIBILE UN RISULTATO FAVOREVOLE AL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Ciro Caccaviello | 24-06-2014
DERIVATI – IRS: LA CAUSA DEL CONTRATTO È NELLO SCAMBIO DI FLUSSI CORRISPONDENTE AL DIFFERENZIALE
IL CONTRATTO DI IRS STIPULATO “A COPERTURA” NON È AFFETTO DA NULLITÀ PER MANCANZA DI CAUSA
Sentenza | Tribunale di Torino | Dott. Silvia Vitro | 24-04-2014 | n.2976
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