La proposizione dell’istanza di verificazione della scrittura privata non è compatibile con la volontà di far valere la decadenza della controparte dalla facoltà di disconoscere la scrittura medesima, sicché, una volta formulata la suddetta istanza, si verifica la rinuncia tacita all’eccezione di decadenza, rinuncia che non può essere revocata.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello Napoli, Pres. Fusillo – Rel. Elefante, con la sentenza n. 3007 del 28 luglio 2021.
E’ accaduto che avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in danno di una società, quest’ultima avanzava opposizione sostenendo la carenza di legittimazione attiva del ricorrente per aver ceduto il credito ad altra società.
Costituitasi tardivamente ex art. 167 c.p.c., l’opposta disconosceva la sottoscrizione dell’atto di cessione del credito.
Il Giudice confermava la tardività della costituzione ed escludeva che la successiva istanza di verificazione avanzata dall’opponente implicasse un’implicita rinuncia a far valere la tardività; pertanto revocava il decreto ingiuntivo.
La Corte d’Appello, adita dalla parte opposta soccombente, ha riformato la sentenza di primo grado e ha ritenuto, al contrario, che il disconoscimento della sottoscrizione apposta all’atto di cessione, effettuato dall’appellante, con la comparsa di costituzione in giudizio in primo grado, benché la detta costituzione fosse tardiva, è da ritenersi rituale e tempestivo perché:
1). in primo luogo, la decadenza dal potere di disconoscere una scrittura è connessa al dato temporale della produzione della scrittura disconosciuta, e non al tempo della costituzione in giudizio, in quanto il disconoscimento va effettuato -ex art. 215 co 11 n. 2)- nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione della scrittura – come avvenuto nel caso di specie, dove il disconoscimento veniva effettuato dall’opposta nell’atto di costituzione -;
2). in secondo luogo, perché la società opponente, dopo il disconoscimento della scrittura effettuato da controparte, aveva avanzato istanza di verificazione, incompatibile con la volontà di far valere la decadenza.
Alla luce di ciò la Corte d’Appello ha accolto l’impugnazione e ha condannato l’appellata al pagamento delle spese di lite.
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