Il mancato deposito nei termini della attestazione di conformità rappresenta una mera irregolarità formale sanabile dal creditore procedente, e non una grave omissione rilevante ai fini della inefficacia del pignoramento o dell’estinzione della procedura, previa sospensione.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, Pres. Silvestrini – Rel. Errede, con l’ordinanza del 29.11.2019.
Pronunciandosi su un reclamo proposto da un creditore procedente avverso l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione circa la sospensione di un’esecuzione, il Collegio salentino ha specificato che la tardiva presentazione della nota di trascrizione del pignoramento e della relativa attestazione di conformità, prevista dall’art 557 cpc, non può essere considerata “inattività” della parte con conseguente declaratoria di estinzione del processo esecutivo previa la sospensione dello stesso.
Il Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, si è uniformato al filone della giurisprudenza di merito più recente secondo cui “Nel caso in cui alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto il creditore procedente, la sanzione dell’inefficacia del pignoramento è dettata esclusivamente con riguardo all’omesso o tardivo deposito dei soli atti menzionati dal terzo comma dell’art. 557 c.p.c. (titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento) e non per il deposito della nota di trascrizione, non avendone il creditore procedente la disponibilità”.
Tale orientamento si pone in contrapposizione, invece, al principio per il quale “la mancata attestazione di conformità equivale al mancato deposito e implica l’inefficacia del pignoramento ai sensi dell’art. 557 III co. c.p.c., rilevabile d’ufficio”. Il Collegio ha ritenuto di non aderire a questa impostazione eccessivamente formalistica e non in linea con la tassatività delle ipotesi di inefficacia del pignoramento ex art. 557 co.3 c.p.c. e, per l’interpretazione data dal giudice di prime cure nel caso di specie, anche con la tassatività delle ipotesi di inattività delle parti rilevante ai fini dell’estinzione del processo esecutivo ex art. 630 c.p.c., previa sospensione.
Pertanto, il Tribunale, ritenendolo fondato, ha accolto il reclamo e, per l’effetto, ha rigettato l’istanza di sospensione della procedura esecutiva in oggetto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESECUZIONE FORZATA – NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO: IL TERMINE PER IL DEPOSITO EX ART. 557 CPC È ORDINATORIO
UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE SAREBBE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TIPICITÀ E TASSATIVITÀ DELLE NULLITÀ NEL PROCESSO ESECUTIVO
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Stefano Aldo Tiberti | 21.08.2019 | n.541
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-forzata-nota-di-trascrizione-del-pignoramento-il-termine-per-il-deposito-ex-art-557-cpc-e-ordinatorio
NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO: IL TERMINE PER IL DEPOSITO EX ART. 557 CPC È ORDINATORIO
LA SANZIONE DELL’INEFFICACIA È DETTATA ESCLUSIVAMENTE CON RIGUARDO ALL’OMESSO O TARDIVO DEPOSITO DI PIGNORAMENTO, TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO
Ordinanza | Tribunale di Bari, Giudice Laura Fazio | 01.07.2019
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/nota-di-trascrizione-del-pignoramento-il-termine-per-il-deposito-ex-art-557-cpc-e-ordinatorio
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