Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
Il mancato deposito della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna al creditore del pignoramento notificato da parte dell’Ufficiale Giudiziario non è sanzionato con la perdita di efficacia del pignoramento dal secondo comma dell’art. 557 c.p.c.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Napoli, Giudice Mariarosaria Stanzione, con l’ordinanza del 30.12.2019.
Pronunciandosi sull’opposizione all’esecuzione proposta da un debitore esecutato, il Giudice si è uniformato all’orientamento ormai consolidato da parte della giurisprudenza di merito, secondo il quale il termine per il deposito della nota di trascrizione, fissato in quindici giorni dall’art. 557 c.p.c., è ordinatorio e non perentorio.
Il legislatore, infatti, evidentemente non ha voluto sanzionare con l’inefficacia del pignoramento la mancanza di un adempimento non sempre rimesso alla sola volontà del creditore, bensì dipendente dal momento nel quale il Conservatore gli restituisce la nota di trascrizione. Quest’ultima, infatti, segue un iter diverso rispetto al deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, che deve essere invece effettuato entro il termine previsto dalla norma in esame.
Nel caso di specie, l’opponente ha eccepito l’inefficacia del pignoramento per essere stata depositata la nota di trascrizione ad un mese di distanza dal deposito dell’istanza di vendita. Il Giudice ha altresì chiarito che in questa fattispecie non sarebbe stato comunque possibile applicare l’art. 557 c.p.c. perché la nuova formulazione della disposizione normativa si applica solo alle procedure iniziate dopo il 10/12/2014 (questa invece è iniziata nel 2010). Nella formulazione applicabile nella fattispecie in esame, quindi, è l’Ufficiale Giudiziario che ha eseguito il pignoramento a depositare in cancelleria il pignoramento e “appena possibile” la nota di trascrizione.
Pertanto, l’istanza di sospensione è stata rigettata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TARDIVA PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE: IL MANCATO DEPOSITO NEI TERMINI DELL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ È UNA MERA IRREGOLARITÀ FORMALE
NON RILEVA AI FINI DELLA INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO O DELL’ESTINZIONE DELLA PROCEDURA
Ordinanza | Tribunale di Lecce, Pres. Silvestrini – Rel. Errede | 29.11.2019
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/tardiva-presentazione-nota-di-trascrizione-il-mancato-deposito-nei-termini-dellattestazione-di-conformita-e-una-mera-irregolarita-formale
NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO: IL DEPOSITO TARDIVO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE D’INEFFICACIA
IL TERMINE È ORDINATORIO E NON PERENTORIO
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Monica Cacace | 31.10.2019
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/nota-di-trascrizione-del-pignoramento-il-deposito-tardivo-non-comporta-alcuna-sanzione-dinefficacia
ESECUZIONE FORZATA – NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO: IL TERMINE PER IL DEPOSITO EX ART. 557 CPC È ORDINATORIO
UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE SAREBBE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TIPICITÀ E TASSATIVITÀ DELLE NULLITÀ NEL PROCESSO ESECUTIVO
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Stefano Aldo Tiberti | 21.08.2019 | n.541
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-forzata-nota-di-trascrizione-del-pignoramento-il-termine-per-il-deposito-ex-art-557-cpc-e-ordinatorio
NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO: IL TERMINE PER IL DEPOSITO EX ART. 557 CPC È ORDINATORIO
LA SANZIONE DELL’INEFFICACIA È DETTATA ESCLUSIVAMENTE CON RIGUARDO ALL’OMESSO O TARDIVO DEPOSITO DI PIGNORAMENTO, TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO
Ordinanza | Tribunale di Bari, Giudice Laura Fazio | 01.07.2019
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/nota-di-trascrizione-del-pignoramento-il-termine-per-il-deposito-ex-art-557-cpc-e-ordinatorio
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