ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di Cassazione, con sentenza n.18920 del 05/11/2012, affronta, alla luce delle nuove modifiche introdotte al sistema tariffario di cui al D.M. 140/2012, la problematica inerente i compensi spettanti ai professionisti.
Secondo la Corte, i nuovi parametri nella liquidazione del compenso degli avvocati, devono essere applicati anche se il giudizio di Cassazione è cominciato e si è svolto in gran parte sotto la vigenza delle vecchie tariffe forensi.
In tal senso, in caso di successione tra due regime normativi, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell’esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall’incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e dunque all’epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto a prestazioni già rese nei suddetti momenti.
Pertanto, qualora l’attività giudiziale dell’avvocato della parte vittoriosa con riferimento ai singoli gradi sia terminata prima del 23 luglio 2012 dovrà farsi applicazione delle tariffe forensi; al contrario, troverà applicazione il DM 140/2012.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27410-2010 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI;
RICORRENTE
contro
C.D.;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 967/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/06/2010 R.G.N. 1858/07;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 18 – 22.6.2010, rigettò il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) nei confronti di C.D. avverso la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato il diritto dell’iscritta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia secondo i criteri di calcolo dettati dall’art. 49 del regolamento, tenendo conto del principio del pro rata in relazione alle anzianità maturate anteriormente alla modifica introdotta con la delibera del 22.6.2002.
A fondamento del decisum, per quanto ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue:
– la ridetta delibera era illegittima in quanto non teneva conto del principio del pro rata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12;
– lo ius superveniens (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763), siccome modificativo e non interpretativo della normativa precedente, non aveva efficacia retroattiva, ma disponeva per il futuro;
– la previsione di salvezza degli atti e delle deliberazioni adottati prima della predetta modifica legislativa non poteva essere intesa come una sorta di generale sanatoria di qualsiasi tipo di violazione di legge commessa in precedenza dagli enti previdenziali privatizzati, presentando altresì una difforme interpretazione profili di incostituzionalità.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e illustrato con memoria.
L’intimata C.D. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il PRIMO motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (L. n.335 del 1995, art.3, comma 12, e L. n.414 del 1991, art.1), deducendo l’inapplicabilità del principio del pro rata in caso di riforma strutturale della gestione previdenziale, realizzata anche mediante il passaggio dal sistema retributivo (o a ripartizione) al sistema contributivo (o a capitalizzazione).
Con il SECONDO motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (L. n.335 del 1995, art.3, comma 12, e L. n.414 del 1991, art.1), deducendo l’inapplicabilità del principio del pro rata con riferimento ai parametri insuscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (L. n.335 del 1995, art.3, comma 12, come modificato dalla L. n.296 del 2006, art.1, comma 763, e L. n.414 del 1991, art.1), sostenendo che lo ius superveniens costituito dal ridetto L. n.296 del 2006, art.1, comma 763, nella parte in cui fa salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli Enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della sua entrata in vigore, doveva essere interpretato nel senso di comportare la validità e la legittimità sopravvenuta della regolamentazione contenuta negli atti e deliberazioni anteriori con efficacia retroattiva, ossia fin dalla loro emissione. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale, in relazione alla L. n.414 del 1991, art.1, comma 4, e tenuto conto della data di maturazione del diritto alla pensione, non aveva motivato sul perchè dovesse trovare applicazione il principio del pro rata.
2. Con la delibera del 7 giugno 2003 il Comitato dei delegati ha introdotto, a far tempo dal primo gennaio 2004, il nuovo sistema contributivo, in luogo del precedente sistema retributivo per il calcolo delle pensioni, di talchè, secondo il criterio del pro rata, i professionisti iscritti alla Cassa in data anteriore al primo gennaio 2004 avrebbero ricevuto una pensione articolata in due quote, l’una sino al 31 dicembre 2003, di carattere retributivo, l’altra dal gennaio 2004, contributiva.
Detta delibera non è stata, nè è sospettabile di illegittimità, posto che la possibilità di passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo delle pensioni dei liberi professionisti è espressamente contemplato dalla legge regolatrice vigente al momento della delibera, ossia dalla L. n.335 del 1995, art.3, comma 12, che nell’ultima parte prevede che “Gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge”. La controversia nasce dal fatto che, con la precedente delibera del 22 giugno 2002, era stato modificato il sistema di calcolo delle pensioni: si trattava ovviamente di pensioni “retributive” e, quindi, commisurate ai redditi professionali, perchè, mentre con il sistema precedente si prendevano a base della pensione i quindici migliori redditi degli ultimi venti anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, con la delibera del 2002 si era previsto invece che la pensione dovesse essere liquidata in base “alla media di tutti i redditi professionali annuali”, con la successiva Delib. del 20.12.1003 il termine di riferimento venne ulteriormente modificato, ricollegandolo alla “media degli ultimi 24 redditi professionali”.
5. La Cassa ricorrente solleva sostanzialmente tre questioni: con la prima (secondo motivo di ricorso) assume che il principio del pro rata non sarebbe applicabile, in via assoluta; con la seconda (primo motivo) che la regola del pro rata di cui alla citata L. n.335 del 1995, art.3 non opererebbe nel caso in esame, perchè non concernente un mero processo di riequilibrio finanziario, ma una riforma integrale dell’ordinamento attraverso il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo; con la terza (terzo motivo) che le modificazioni introdotte e in contestazione avrebbero in ogni caso ricevuto sanatoria ad opera dello ius superveniens di cui alla L. n.296 del 2006, art.1, comma 763.
Le anzidette questioni sono già state esaminate dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr, in particolare, Cass., n. 8847/2011 e altre conformi; Cass., n. 13609/2012), che le ha risolte in senso contrario a quanto sostenuto dalla parte ricorrente.
6. Il nuovo sistema di calcolo determina una diminuzione sull’ammontare delle pensioni rispetto a quello che sarebbe stato il risultato secondo il sistema precedente e, quindi, una minor misura di quella quota della pensione retribuiva, maturata fino al 31 dicembre 2003: di qui la controversia, con la quale sono state chiesto le differenze di pensione, sostenendo che detta quota doveva invece essere mantenuta intatta in forza della la regola del pro rata sancita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che recita per quanto qui interessa: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n.509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall’art.2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti….. Gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge”.
In realtà occorre tener conto del carattere assolutamente speciale dei regolamenti di delegificazione previsti in generale, e disciplinati nella formazione, dalla L. 23 agosto 1988, n.400, art.17, comma 2, “destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite” (Corte cost. n.376 del 2002); tale disposizione, pur priva di rango costituzionale, disegna un modello di carattere generale, cosicchè la deviazione da esso, ad opera della legge ordinaria, è di stretta interpretazione; pertanto, laddove il legislatore “delegante” ha inteso assegnare alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario lo ha previsto espressamente (ad es. per i regolamenti di organizzazione degli enti pubblici non economici di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art.27, facoltizzati a dettare norme “anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano”).
Ciò non è avvenuto nella presente vicenda.
Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dal L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, ha trasformato in persone giuridiche private gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, tra cui la Cassa di previdenza ragionieri, e, nel nuovo contesto profondamente riformato, ha posto alle Casse “privatizzate” l’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Per far ciò l’art.1, comma 4, in combinato disposto con l’art.2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Cassa approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte.
A tal proposito si è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti” (cfr, Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedentì, ma in realtà le suddette disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit. non hanno affatto attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla citata L. n. 400 del 1988, art.17, comma 2, sicchè ad essi – e, quindi, anche all’emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri – non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare dalla L. n.335 del 1995, art.3, comma 12, che costituisce il riferimento normativo centrale per l’esito di questa controversia e che ha natura di norma imperativa inderogabile dall’autonomia normativa delle Casse privatizzate.
Ciò del resto è dimostrato anche dal fatto che, quando è emersa l’opportunità di modificare tale disposizione, vi ha provveduto la legge (L. n.296 del 2006, art.1, comma 763) e non il Regolamento della Cassa.
6.1 La predetta L. n.335 del 1995, art.3, comma 12, per i sistemi previdenziali delle Casse private, nel testo originario ha da una parte ribadito l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio e della stabilità delle rispettive gestioni da realizzarsi in un arco temporale non inferiore a quindici anni; dall’altra ha previsto una sorta di delega, facoltizzando gli enti privatizzati suddetti ad adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico; inoltre, in particolare, le Casse avrebbero potuto optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.
Nel far ciò il legislatore ha tuttavia previsto una garanzia specifica, posto che nel caso di introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti avrebbe operato comunque il rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate.
In riferimento a tale criterio può dunque in generale considerarsi che gli assicurati hanno, non già un mero interesse di fatto al futuro trattamento pensionistico, ma una “posizione previdenziale” già maturata e che appartiene al patrimonio dell’assicurato come diritto al montante complessivo della contribuzione già versata;
ciò non vuoi dire che ci sia un diritto quesito alla pensione calcolata secondo un più favorevole criterio previgente – tra quelli in vigore al momento del versamento della contribuzione – rispetto a quello vigente al momento del collocamento in quiescenza; ma neppure, al contrario, che l’assicurato abbia solo una mera aspettativa alla pensione, cosicchè, quanto ai criteri di calcolo, il legislatore ordinario potrebbe liberamente determinarli nell’esercizio della sua discrezionalità.
C’è una soglia minimale di trattamento pensionistico corrispondente alla “posizione previdenziale” già maturata via via nel corso della vita lavorativa secondo un criterio sinallagmatico (contribuzione versus prestazione); l’ammontare della contribuzione fino ad un certo momento accumulata dall’assicurato ha un suo valore economico in termini di potenziale rendita vitalizia:
una sorta di “maturato previdenziale” che non può essere sterilizzato dal legislatore. “Quindi il sistema previdenziale pubblico e privato ha un’intrinseca soglia minimale di protezione, derivata – e garantita a livello costituzionale – dal criterio di “adeguatezza” prescritto dall’art.38 Cost., comma 2, e modulata diacronicamente in quanto dipendente dalla variabilità di plurimi parametri che concorrono a definirla (primo tra i quali il coefficiente che esprime l’aspettativa di vita); ciò che porta a negare validità alla tesi, sostenuta dalla difesa della Cassa, secondo cui l’assicurato avrebbe soltanto una mera aspettativa di fatto ad un trattamento pensionistico (di anzianità o di vecchiaia)” (così, testualmente, Cass., n. 13609/2012, cit.).
6.2 Nel presente giudizio viene specificamente in rilievo la garanzia del comma 12 dell’art. 3 nella versione originaria applicabile nella specie ratione temporis, in forza di tale garanzia le Casse erano sì facoltizzate a variare le aliquote contributive e a riparametrare i coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma ciò avrebbero potuto fare rispettando il criterio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti; conseguentemente la eventuale diversa regolamentazione (poi in effetti realizzatasi) avrebbe dovuto far salva la quota di trattamento pensionistico relativo all’anzianità contributiva maturata fino alla riforma con lo stesso meccanismo del comma 12 dell’art.1: una quota A calcolata con i previgenti criteri (più favorevoli); una quota B calcolata con i nuovi (meno favorevoli) criteri; in questo modo era certamente rispettata la soglia minima di garanzia del maturato previdenziale e veniva apprestata una garanzia “forte”, perchè tutta la quota A sarebbe stata calcolata con i previgenti (più favorevoli) criteri.
Inoltre il criterio del pro rata era sganciato dall’eventuale possibile passaggio dal sistema retributivo e quello contributivo, cosicchè qualsiasi aggiustamento delle aliquote contributive o riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, complessivamente peggiorativo per gli assicurati, si sarebbe associato ex lege a questa garanzia.
La garanzia “forte” testè ricordata sarebbe stata resa meno rigida soltanto con la legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006, art.1, comma 763); ma fino a quella data il potere regolamentare della Cassa si sarebbe dovuto confrontare con tale garanzia del pro rata. Tenuto conto che la pretesa diretta al ricalcolo del trattamento pensionistico fa riferimento alle modifiche intervenute nel 2002- 2003, deve rilevarsi che è proprio in tale lasso di tempo che si è avuto il più radicale punto di svolta, perchè si è passati dal sistema contributivo a quello retributivo con l’introduzione di due quote di pensione – A (retributiva) e B (contributiva) – in simmetria con la riforma del 1995 (v. L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12).
Più in particolare intervennero tre delibere: quella del 22 giugno 2002 (per cui si calcolano – al fine della determinazione della quota A di pensione – tutti i redditi professionali annuali); quella del 7 giugno 2003 (con la quale si introduce – con finalità dissuasiva – il criterio c.d. della neutralizzazione, con coefficienti di riduzione del trattamento pensionistico di anzianità in ragione dell’età anagrafica); quella del 20 dicembre 2003 (con la quale si calcolano – sempre al fine della determinazione della quota A di pensione – i redditi professionali degli ultimi 24 anni, con una modifica in termini più favorevoli per i pensionati, ma comunque peggiorativi rispetto alla previgente disciplina regolamentare, della delibera del 22 giugno 2002).
Quindi la complessiva normativa regolamentare di risulta – per tale intendendosi quella posta dalle tre delibere suddette – prevede pensioni liquidate col criterio interamente retributivo, secondo i criteri previgenti, se maturate in data antecedente al 31 dicembre 2003, mentre, per quelle maturate successivamente, prevede una quota A (retributiva), determinata considerando la media dei redditi degli ultimi 24 anni come base di calcolo limitatamente all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2003, e una quota B (contributiva) per l’anzianità contributiva successiva a tale data; prima della modifica regolamentare del 2003 la pensione – come già rilevato – era calcolata con il criterio interamente retributivo non solo, ma anche secondo i parametri più favorevoli del 1997.
6.3 Il problema che si pone è dunque se il principio del pro rata si applichi, o no, anche al criterio di calcolo della quota A (retributiva) che, nel 2002-2003, è stata regolamentata in termini meno favorevoli per i pensionati e alla risposta affermativa già data dalla giurisprudenza di questa Corte occorre dare continuità per le ragioni già sopra indicate: il criterio del pro rata è formulato dalla L. n.335 del 1995, art.3, comma 12, in termini generali con riferimento all'”introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimento” (della Cassa) e quindi il dato testuale della disposizione non autorizza a distinguere tra modifiche peggiorative del criterio retributivo e modifiche peggiorative a seguito dell’applicazione del criterio contributivo, In ogni caso all’anzianità già maturata corrisponde una quota di pensione (la quota A) non solo calcolata con il criterio retributivo e non già contributivo, ma anche calcolata secondo i previgenti (più favorevoli) parametri. Si tratta quindi di una complessiva, ma specifica, clausola di non regresso (e non già di trattamento di miglior favore) operante dopo la riforma del 1995 (L. n. 335 del 1995).
Non occorre quindi – diversamente da quanto sostiene la difesa della Cassa – fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n.1140 del 1970, quindi dalla L. n.414 del 1991, e poi dalle delibere del 1997 e da ultimo dalle delibere del 2002-2003; si ha infatti che il principio del pro rata è stato posto, per le Casse privatizzate, dalla L. n.335 del 1995, art.3, comma 12, e quindi opera solo dall’entrata in vigore di tale legge di riforma ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della quota A e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità.
Questa interpretazione ampia de principio del pro rata – non limitata quindi al passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo – non solo ha il supporto testuale dell’art. 3, comma 12, citato, ma – come già osservato – risponde ad un’esigenza generale di “adeguatezza” del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 38 Cost., comma 2, da cui può estrarsi la regola di una insopprimibile soglia minima di trattamento pensionistico corrispondente al maturato previdenziale: “Il quale non necessariamente coincide con il criterio del pro rata, ma, essendo questo l’unico (all’epoca) previsto dal legislatore, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 12, cit., che si aggiunge e rafforza il canone dell’interpretazione testuale, conduce a ritenere ampio l’ambito di operatività di tale criterio, applicabile quindi anche alle modifiche in peius dei soli criteri di calcolo della quota retributiva della pensione” (così, testualmente, Cass., n.13609/2012, cit.).
6.4 Le considerazioni che precedono determinano l’infondatezza delle doglianze sollevate con il secondo motivo di ricorso, nonchè di quelle svolte con il quarto, ove sostanzialmente viene dedotta la violazione della L. n.414 del 1991, art.1, con particolare riferimento alla valorizzazione del momento di maturazione del diritto alla pensione, posto che il principio deve essere comunque coordinato con la ricordata necessità del rispetto della regola del pro rata; riguardo al quarto motivo è peraltro assorbente il rilievo della sua inammissibilità, poichè, secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perchè tale vizio è riferito dall’art.360 cpc, comma 1, n.5, alla ricostruzione della concreta fattispecie e può dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto (cfr, ex plurimis, Cass., nn.228/1995; 5271/2002).
6.5 Le argomentazioni già svolte conducono pianamente al rigetto anche del primo motivo di ricorso, con cui si sostiene che la L. n.335 del 1995, art.3, comma 12, imporrebbe l’applicazione del principio del pro rata solo nei casi di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico” e non già nei casi di opzione per il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.
Il tenore testuale della norma non consente infatti questa interpretazione e, in ogni caso, sarebbe incongruo escludere la regola del pro rata proprio nei casi in cui il mutamento di legislazione è più vistoso e incide maggiormente sui trattamenti pensionistici ed imporlo, invece, quando le modifiche deliberate potrebbero apportare solo lievi variazioni all’ammontare delle pensioni spettanti. Infatti, è proprio nei casi di “rivoluzioni” del sistema che si fa più acuta l’esigenza di salvaguardare i diritti in via di maturazione, evitando di sottoporre “l’intera” anzianità assicurativa acquisita nel vigore della vecchia normativa ad una normativa nuova, meno favorevole, emanata poco prima del conseguimento del diritto, che, in alcuni casi, opera solo per gli ultimi anni o, addirittura, per gli ultimi mesi.
Non è un caso, come già osservato dalla citata sentenza di questa Corte n. 24202/2009, che la più importante fattispecie di pro rata sia stata introdotta proprio dalle L. n. 335 del 1995, che ha introdotto, per le pensioni Inps, il mutamento del sistema pensionistico da retributivo a contributivo. D’altra parte anche il sistema del pro rata rientra nell’ambito di previsione della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 2, che recita “Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge, se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni”.
La ricordata successione delle deliberazioni assunte sul punto dalla Cassa non inficia tali considerazioni, trattandosi comunque di modificazioni che, seppure in misura diversa, hanno alterato, in pregiudizio dell’avente diritto, l’ammontare della liquidazione del trattamento pensionistico quale risultante dall’applicazione della regola del pro rata.
6.6 La L. 27 dicembre 2006, n.296, art.1, comma 763, (legge finanziaria 2007) ha sostituito il primo ed il secondo periodo della L. n.335 del 1995, art.3, comma 12; ribadito l’obiettivo, da perseguire ad opera delle Casse privatizzate, di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali in un arco temporale non inferiore a trenta anni, il legislatore ha facoltizzato gli enti medesimi, sulla base del bilancio tecnico della gestione previdenziale, ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine “avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni”; ha poi aggiunto che sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge medesima.
Deve rilevarsi che non si tratta di norma di interpretazione autentica, non avendone nè la tipica formulazione testuale, nè il contenuto; trattasi invece di una norma a carattere innovativo, che, in particolare, sostituisce il principio del pro rata di cui all’originario art. 3, comma 12, nella formulazione della L. n. 335 del 1995, con un principio similare, ma meno rigido: non è più previsto il “rispetto del principio del pro rata”, ma occorre che le Casse privatizzate nell’esercizio del loro potere regolamentare, abbiano “presente il principio del pro rata” nonchè “i criteri di gradualità e di equità fra generazioni” tutto ciò a partire dal 1 gennaio 2007.
Il legislatore de 2006 ha quindi inteso rendere flessibile il criterio del pro rata ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni; in questo modo lo spazio di intervento delle Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati;
tale sarebbe la rideterminazione della quota retribuiva della pensione secondo i criteri delle menzionate delibere del 2002-2003 della Cassa; la questione non è tuttavia da approfondire nel presente giudizio, atteso che nella specie il trattamento pensionistico è maturato prima del 1 gennaio 2007, quando non era ancora operante la modifica della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, (è infatti pacifico che il pensionamento della controricorrente è intervenuto con decorrenza dal 1.1.2007, ma con riferimento ad un’anzianità anagrafica e contributiva maturate nel precedente mese di dicembre 2006, allorché era stata presentata la domanda di pensione). La menzionata clausola di salvezza per la precedente normativa regolamentare delle Casse di cui alla L. n. 296 del 2006, art.1, comma 763, non costituisce validazione ex post della normativa regolamentare della Cassa nella parte in cui non ottemperava all’ampia prescrizione del “rispetto del principio del pro rata” per l’obiettiva irragionevolezza intrinseca che ne conseguirebbe (in disparte la violazione dell’affidamento nella stabilità della normativa vigente che ha una valenza particolare nella materia pensionistica:
per la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione v. Corte Costituzionale n. 263 del 2009): infatti non potrebbero coesistere – per la contraddizione che non lo consente – due prescrizione opposte: da una parte il previsto obbligo per le Casse di tener “presente il principio del pro rata” nella propria normativa regolamentare (futura, ossia successiva al 1 gennaio 2007); dall’altra la (pretesa) legittimità ex tunc (come tale operante fino al nuovo esercizio del potere regolamentare delle Casse) di una precedente normativa regolamentare che non avesse ottemperato alla prescrizione del “rispetto del principio del pro rata”, quale che fosse stato lo scostamento da tale obbligo.
Inoltre, anche sotto il profilo letterale, “far salvo” un provvedimento significa che esso non perde efficacia per effetto della nuova legge, ma non anche che esso sia conforme a legge, di talchè gli atti ed i provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione del 2006 rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti maturati entro il 2006, come nella specie, deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione in quanto normativa da applicare ratione temporis.
Invece la salvezza prevista dalla legge finanziaria del 2006 è funzionale a coprire il periodo successivo all’entrata in vigore di tale legge, allorquando le regole dettate per le delibere erano già state modificate, ma non si era avuto ancora il tempo di adottarne di nuove secondo le prescrizioni del nuovo sistema; si tratta in definitiva di una norma transitoria per non paralizzare l’attività degli enti (cfr, ex plurimis, Cass., n. 8847/2011, cit.).
Le innovazioni introdotte dalla normativa del 2006, operando ex nunc, non possono quindi rilevare in questa causa, avente ad oggetto un trattamento pensionistico maturato prima del 1 gennaio 2007.
Neppure rileva, ancora ratione temporis, nel presente giudizio lo ius superveniens costituito dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, comma 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 1, comma 1, che, nel dettare per le Casse privatizzate ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 ulteriori prescrizione per assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, ha generalizzato, quanto all’applicazione del pro rata agli iscritti alle relative gestioni, il sistema contributivo (comma 2 dei medesimo art. 24) in mancanza di diversa disciplina regolamentare della Cassa stessa.
Ne discende l’infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.
7. Ritiene il Collegio di dover dare continuità, condividendoli, ai ricordati orientamenti di questa Corte, non contenendo le doglianze svolte dalla parte ricorrente profili che non siano già stati esaminati.
In definitiva il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; a tal fine va fatto riferimento alle disposizioni di cui D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, convenuto, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), e alla Tabella A ivi allegata, in vigore al momento della presente decisione (D.M. 20 luglio 2012, n. 140, artt. 41 e 42) e dovendo inoltre tenersi conto, ai fini della concreta fissazione del compenso, del carattere seriale della controversia. Va precisato al riguardo che, in applicazione del criterio adottato dalla giurisprudenza di questa Corte per l’ipotesi di successione di tariffe professionali nel corso del giudizio (vedi, per tutte: Cass. 3 agosto 2007, n. 17059), anche nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare, oggi vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell’esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall’incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e dunque all’epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto a prestazioni già rese nei suddetti momenti.
Ne consegue che qualora l’attività giudiziale dell’avvocato della parte vittoriosa – con riferimento come detto ai singoli gradi – sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione dell’attività difensiva, con il compimento dell’opera professionale, abbia luogo dopo l’intervenuta abrogazione di dette tariffe – come accade nella specie in relazione al presente giudizio di cassazione – l’entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorchè alcune attività siano state svolte nel vigore di queste.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 5.040,00 (cinquemilaquaranta), di cui Euro 5.000,00 (cinquemila) per compenso, oltre accessori come per legge.
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