ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Giudice di Pace di Sciacca, con ordinanza del 02/11/2012, si è pronunciato in materia di tariffe forensi di cui al D.M. 140/2012, che, secondo l’opinione ormai prevalente (Cass. Civ., Sez. Un. 12/10/2012 n.17405; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 05/11/2012 n. 18920 vedi in provvedimenti su www.expartecreditoris.it ), esplica efficacia retroattiva, con conseguente applicazione anche per le prestazioni già compiute.
Nel caso di specie, avente ad oggetto una causa di risarcimento danni, il Giudice di Pace, nel liquidare le spese di soccombenza ha rimesso alla Consulta la questione relativa all’applicabilità retroattiva delle nuove competenze professionali ex art.9 Dl 24 Gennaio 2012 n. 1 e del collegato Dm 20 luglio 2012 n. 140.
In particolare, l’adito giudicante, uniformandosi all’ordinanza resa dal Tribunale di Cremona del 13/09/2012, ha precisato che l’applicazione retroattiva dell’abrogazione delle tariffe deve ritenersi in contrasto con gli artt.3, 24 e 117 della Costituzione nonché in palese violazione dell’assetto comunitario, in relazione all’articolo 6 Cedu, all’articolo 5 comma IV e all’articolo 296 Trattato Ue, all’articolo 6 Trattato Ue e alla Carta dei Diritti dell’Unione firmata a Nizza nel 2000 pure richiamata dall’articolo 6 Trattato Ue.
Sebbene, la nostra Costituzione non preveda, se non in campo penale, il divieto assoluto di norme retroattive, il principio di irretroattività riceve comunque copertura costituzionale (come affermato dalla Consulta nella sentenza n.78/2012).
L’art.3 della Costituzione, infatti, nello stabilire il principio di uguaglianza impone di salvaguardare la certezza dell’ordinamento, in funzione dell’affidamento dei cittadini, che devono poter orientare le proprie condotte, confidando che essere NON saranno sindacate ex post, in base a norma non vigenti e, dunque, non conoscibili al momento in cui la fattispecie produttiva di effetti giuridici era ancora in fieri.
Dal detto compendio normativo, emerge, con chiarezza, come la retroattività di una legge non penale possa ammettersi solamente laddove sussistano preminenti motivi imperativi di interesse generale.
Facendo riferimento alla norma censurata non risultano sussistere tali imperative ragioni di interesse generale risultando cosi la norma irragionevole.
Infatti, lo scopo dichiarato dal legislatore con il DL 1/2012 è quello di liberalizzare il mercato delle professioni, ma rispetto a tale obiettivo la retroattività delle abrogazione delle tariffe è del tutto inefficace, ragion per cui il mezzo appare inadeguato e sproporzionato allo scopo.
L’autonomia negoziale, invero, risulta veramente spendibile SOLO nel momento delle trattative (anteriore all’instaurazione del rapporto) e quindi solamente con riguardo ai contratti ancora da stipulare mentre, per quelli già conclusi (in epoca precedente) e in fase di esecuzione, il mutamento dei compensi si traduce in un mutamento dell’equilibrio contrattuale a suo tempo concordato dalle parti.
Del resto IL DIRITTO E LA MISURA DEL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA SORGONO E SI DETERMINANO NEL MOMENTO STESSO DEL COMPIMENTO DELLE SINGOLE ATTIVITA’
Alla luce di tali motivazioni, ritenendo che le questioni di costituzionalità sollevate non appaiono manifestamente infondate il Giudice di Pace ha sospeso il giudizio rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla questione.
Testo del provvedimento
si allega l’ordinanza del Giudice di Pace di Sciacca
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