ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini del calcolo della tassazione per la registrazione degli atti giudiziari relativamente alla condanna del debitore principale e del fideiussore si dovrà procedere con l’applicazione dell’imposta fissa, per cui è illegittima la tassazione ove l’ufficio applichi erroneamente quella proporzionale dell’0,50% sull’importo massimo garantito relativo alle fideiussioni.
Il decreto ingiuntivo deve essere tassato a tassa fissa anche quando l’ingiunzione è rivolta in solido al debitore principale ed a uno o più fideiussori.
IL CONTESTO NORMATIVO
In ordine ai criteri di tassazione degli atti emessi dell’autorità giudiziaria, con particolare riferimento ai decreti ingiuntivi, la disciplina di riferimento è regolata dal combinato disposto dei seguenti articoli del Testo Unico approvato con DPR 26/04/1986 n. 131 e precisamente:
1) art. 37 che prevede l’assoggettamento all’imposta degli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, dei decreti ingiuntivi esecutivi, dei provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
2) art. 21 che assoggetta all’imposta come se fosse un atto distinto, le disposizioni contenute nell’atto che non derivino necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre;
3) art. 22 che assoggetta all’imposta anche le disposizioni enunciate in atti non registrati;
4) art. 40 che prevede il principio di alternatività IVA- imposta di registro;
5) art. 6 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/86 che prevede una tassazione con aliquota dello 0.50% per le garanzie reali e personali prestate a favore dei terzi.
La problematica legata ai criteri di tassazione dei decreti ingiuntivi per i crediti bancari assisti da fideiussione dura ormai da decenni.
Sul punto si segnala che fino al 1998 gli Uffici del Registro hanno applicato l’imposta in misura fissa per la condanna del debitore principale e l’imposta in misura proporzionale per la condanna del fideiussore, ossia:
– tassazione in misura fissa pari ad euro 168,00 per la condanna del debitore principale perché “soggetto IVA“
– tassazione in misura proporzionale del 3% sugli interessi di mora;
– tassazione in misura proporzionale dello 0,50% su ogni fideiussione se contenuta in atti separati.
Tale duplicazione di imposta era basata sul presupposto di considerare distintamente le condanne del debitore principale e del fideiussore contenute nel medesimo atto giudiziario e, solo nei rari casi in cui il fideiussore era soggetto IVA, l’Ufficio applicava la duplice tassazione in misura fissa.
L’amministrazione, pertanto, insisteva nel ritenere prevalente il concetto di autonomia del rapporto tra creditore e garante, non tenendo conto dell’indiscussa accessorietà dell’obbligazione fideiussoria che, in quanto tale, non sopravvive all’estinzione dell’obbligazione principale.
CON LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 214/E DEL 1998 è stato risolto il dibattuto problema dell’assoggettabilità all’imposta di registro dei decreti ingiuntivi nei confronti dei fideiussori.
La suddetta circolare prevedeva che il rapporto di garanzia non dovesse essere soggetto ad una tassazione diversa rispetto all’obbligazione principale, in quanto la condanna del fideiussore è ad essa accessoria e relativa alla medesima somma. Conseguentemente, ai fini della tassazione, l’imposta di registro relativa al fideiussore è assorbita da quella già prevista per il debitore principale.
La condanna del debitore principale, invece, doveva essere tassata in misura fissa se relativa a soggetti IVA, ai sensi dell’art. 8, lett. b) nota II della tariffa I del dpr 131/1986.
Successivamente CON LA CIRCOLARE DEL 30/03/2001 N. 34 i criteri di tassazione relativi ai provvedimenti giudiziali emessi nei confronti del debitore principale e dei garanti è stata nuovamente messa in discussione.
Nella predetta Circolare, infatti, si stabiliva che l’importo oggetto di condanna al pagamento nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, ai fini della tassazione, doveva essere valutato distintamente in applicazione dell’art. 22 Dpr 131/1986 – ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI – che prevede che: “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate“.
Nell’ipotesi in cui il titolare del rapporto di garanzia era soggetto IVA, l’imposta di registro era dovuta in misura fissa, in applicazione del principio dell’alternatività di cui all’art. 40 dello stesso testo unico Dpr 131/1986.
I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Si segnalano le seguenti decisioni:
CASSAZIONE CIVILE SEZIONE I DEL 07/04/1998 NUMERO 3572
Il decreto ingiuntivo esecutivo, che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna ad un pagamento soggetto all’i.v.a., ai sensi ed agli effetti dell’art. 40 del e D.P.R. n. 131 del 1986 della nota seconda dell’art. 8 della relativa tariffa, di modo che va registrato a tassa fissa, non con aliquota proporzionale, senza che rilevi l’indirizzarsi dell’ingiunzione contro il solo debitore principale od il solo fideiussore, ovvero contro entrambi.
CASSAZIONE CIVILE SEZIONE V DEL 21/02/2003 NUMERO 2696
Il decreto ingiuntivo emesso per crediti bancari assistiti da fideiussione è soggetto ad Iva, e, per il principio di alternatività ex art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, ad imposta di registro in misura fissa, senza che sia dovuta una distinta tassazione sulla garanzia fideiussoria.
CASSAZIONE CIVILE SEZIONE V DEL 06/08/2004 NUMERO 15230
Il decreto ingiuntivo che un istituto di credito ottenga per il recupero di somme dovutegli sulla scorta di un finanziamento erogato assume la consistenza di condanna ad un pagamento SOGGETTO AD IVA, con la conseguente applicabilità dell’IMPOSTA FISSA DI REGISTRO, anche per quanto attiene agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria che costituiscono meri accessori dell’obbligazione per il capitale.
CASSAZIONE CIVILE SEZIONE V DEL 20/04/2007NUMERO 9390
In tema di imposta di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate all’IVA gode, IN BASE AL PRINCIPIO DELL’ALTERNATIVITÀ posto dall’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, senza che assuma rilievo la circostanza che l’ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti IVA.
CASSAZIONE CIVILE DEL 11/02/2011 NUMERO 3501
La questione di merito posta dal secondo motivo, sembra, possa essere esaminata e decisa alla stregua del principio secondo cui ai fini dell’imposta di registro, il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di una determinata somma non è soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto UN UNICO EFFETTO GIURIDICO, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LIGURIA GENOVA SEZIONE VIII DEL 20/03/2008 NUMERO 30
Il principio di alternatività fra l’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986 – opera anche nelle ipotesi di cui all’art.10 del D.P.R. n. 633/1972 ovvero quando non via applicazione dell’imposta.
Conseguentemente, deve essere annullato in quanto illegittimo l’avviso di accertamento relativo all’imposizione proporzionale di registro degli atti di rilascio di fideiussioni e di finanziamenti in conto corrente enunciati nel testo di un decreto ingiuntivo in quanto trattasi di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’Iva.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LOMBARDIA MILANO SEZIONE XXI, DEL 01/02/2011 NUMERO 26
La compagnia assicurativa paga l’imposta di registro in misura fissa sui decreti ingiuntivi formati per il recupero di fideiussioni relative a crediti d’imposta rientranti nel campo Iva.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA DEL 06/07/2011 NUMERO 145
Il decreto ingiuntivo emesso per crediti bancari assistiti da fideiussione è soggetto ad IVA e, per il principio di alternatività ex art.40 DPR 131/86 ad imposta di registro in misura fissa, senza che sia dovuta una distinta tassazione sulla garanzia fideiussoria, perché è una obbligazione di natura accessoria che presuppone l’esistenza di una obbligazione principale del debitore.
Il contrasto che sussiste in materia è determinato dalla circostanza che gli Uffici del Registro considerano che la fideiussione, benchè obbligazione di garanzia, e come tale accessoria, avrebbe una sua autonomia funzionale, tale da necessitare una imposizione fiscale autonoma.
Potrebbe anche accadere che il Registro proceda alla tassazione dei provvedimenti di condanna del fideiussore, applicando l’imposta proporzionale dell’0,50% sull’importo massimo garantito, anche se nel provvedimento giudiziale vi è condanna per un importo inferiore, sempre che il fideiussore non sia soggetto IVA, in quanto, in tal caso, come detto, l’imposta di registro si applica in misura fissa.
Tale interpretazione è in contrasto con le decisioni sopra indicate che cristallizzano il principio secondo il quale, ai fini dell’imposta di registro, il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di una determinata somma non è soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto UN UNICO EFFETTO GIURIDICO, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA DEL 26/02/2013 NUMERO 95/06/13
L’imposta di registro è a tassa fissa, avendo il decreto ingiuntivo un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma. Il decreto ingiuntivo deve essere tassato a tassa fissa anche quando l’ingiunzione è rivolta in solido al debitore principale ed a uno o più fideiussori.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 107/2013