Testo massima
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12464/2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore
– ricorrente –
contro
BANCA in persona del Dr. P.F. e Dr. P. M.,
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15/2006 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 17/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 18/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di
ragione del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 15/20/06,
depositata il 17/5/06, la CTR del Piemonte, confermando la decisione della CTP
di Alessandria, accoglieva il ricorso proposto dalla Banca S.p.A. avverso
l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ed accessori, relativi ad un
decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale e di due
fideiussori. I giudici d’appello hanno ritenuto che l’imposta: a) andava
determinata in base all’importo indicato nel provvedimento monitorio; b) andava
applicata una sola volta, trattandosi di confideiussione.
Per la cassazione di tale
sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate con tre motivi. La
contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Col PRIMO MOTIVO, si deduce la
violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 3, in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR affermato che l’imposta andava
applicata sull’importo richiesto in monitorio, senza considerare che l’atto di
fideiussione non era mai stato eseguito, sicchè doveva tenersi presente
l’intero importo garantito.
2. Il motivo è fondato. A norma
del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, lett. f), la base imponibile sulla quale
calcolare l’imposta di registro è costituita
“per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale dalla
somma garantita”. Ne consegue che è irrilevante, in forza del
principio di autonomia dei singoli negozi, l’importo dell’atto giudiziario
correlato.
3. Il Collegio ritiene, quindi,
di dover dare continuità al principio, già affermato da questa Corte (Cass. n.
17899 del 2005; n. 6585 del 2008), secondo cui in tema di imposta di registro,
ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità
contributiva, vale il principio dell’autonomia dei singoli negozi, come si
desume in modo inequivoco dalla previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22,
la quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in
atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse
parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica
anche alle disposizioni enunciate.
4. Col SECONDO MOTIVO, ex art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta che i giudici d’appello non
hanno esposto in modo sufficiente le ragioni per le quali avevano ritenuto
l’esistenza della confideiussione, dato che le garanzie personali erano state
contratte con atti distinti e senza la consapevolezza dell’altrui garanzia e
della comune volontà di obbligarsi congiuntamente.
5. Il motivo è inammissibile.
6. Anzitutto, lo stesso non è
corredato dal c.d. momento di sintesi, di cui all’art. 366 bis c.p.c.,
applicabile ratione temporis, non avendo la ricorrente esposto in modo chiaro e
sintetico il fatto controverso, in relazione al quale la motivazione sarebbe
inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. n. 4556 del 2009), e non
essendo sufficiente che il fatto stesso sia rilevabile dal complesso della censura
proposta (cfr. Cass. n 24255 del 2011).
7. Inoltre, l’accertamento di
fatto sul quale la CTR avrebbe omesso di motivare è privo di decisività:
secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10347 del 2007) nel caso di
fideiussioni prestate, con atti separati, da più persone per un medesimo
debitore ed a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in unico
decreto ingiuntivo (riferito, come nella specie, unitariamente al debitore
principale ed ai garanti), si configura una “confideiussione“,
con la conseguenza che:
1) i fideiussori sono
solidalmente obbligati all’estinzione del debito, ex art. 1946 c.c.;
2) va sottoposto a tassazione
proporzionale uno solo degli atti di prestazione di garanzia, ai sensi del
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. f), e dell’art. 6 (e relativa
nota) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. medesimo.
8. In particolare è stato
ritenuto (cfr. Cass. n. 10347 del 2007 cit.) che lo speciale regime impositivo,
previsto dal menzionato art. 6, non è condizionato nè alla contestualità della
prestazione delle garanzie nè ad una comune consapevolezza dei garanti di
prestare garanzia per lo stesso debito, essendo una conseguenza legale della
pluralità di garanzie per lo stesso debito, la quale può essere, bensì, esclusa
o limitata, ai sensi dell’art. 1946 c.c., ma mediante apposite pattuizioni (qui
neppure allegate).
9. Il terzo motivo, con cui si
deduce l’omessa pronuncia sul motivo d’appello con cui si erano criticati i
criteri utilizzati dai primi giudici per accertare la sussistenza del rapporto
di confideiussione, resta, in conseguenza, assorbito.
10. La sentenza impugnata va, in
definitiva, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per i
conseguenti accertamenti, alla CTR del Piemonte in diversa composizione, che
provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo
motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo, cassa in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente
giudizio di legittimità, alla CTR del Piemonte, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 luglio
2013.
Depositato in Cancelleria il 8
ottobre 2013
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