ISSN 2385-1376
Testo massima
Si consolida il principio secondo il quale la registrazione degli atti giudiziari che contengono la condanna in solido del debitore principale e del fideiussore scontano l’imposta di registro in misura fissa.
L’importo oggetto di condanna al pagamento nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, ai fini della tassazione, doveva essere valutato distintamente in applicazione dell’art. 22 Dpr 131/1986 – ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI – che prevede che: “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate“.
Tale argomento è già stato trattato con la rassegna giurisprudenziale n.2 ove sono state indicate decisioni per le quali è stato enunciato il principio per il quale decreto ingiuntivo deve essere tassato a tassa fissa anche quando l’ingiunzione è rivolta in solido al debitore principale ed a uno o più fideiussori.
SI RIPROPONE LA RASSEGNA INTEGRATA DI ULTERIORI DECISIONI FAVOREVOLI A TALE PRINCIPIO:
1) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA DEL 15/04/2013 NUMERO 207/06/13 (news)
Il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore/ri al pagamento di una determinata somma di danaro non è soggetto ad una duplice tassazione in relazione alla duplicità delle condanne.
Infatti, il pagamento da parte di uno solo degli obbligati determina l’estinzione dell’obbligazione e rende inefficace il decreto ingiuntivo nei confronti degli altri obbligati, perché le condanne sono alternative e non possono essere entrambe eseguite.
La duplicità della tassazione costituirebbe, pertanto, un illegittimo pagamento del tributo, in quanto colpirebbe due volte la stessa somma, sicché, di conseguenza, non è dovuta una distinta tassazione sulla garanzia fideiussoria e l’imposta di registro, in base al principio di alternatività, previsto dall’art. 40 del D.P.R. n131 dei 1986, va calcolata in misura fissa, e non in misura proporzionale.
2) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA DEL 26/12/2013 NUMERO 95/06/13 (news)
L’imposta di registro è a tassa fissa, avendo il decreto ingiuntivo un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma.
Il decreto ingiuntivo deve essere tassato a tassa fissa anche quando l’ingiunzione è rivolta in solido al debitore principale ed a uno o più fideiussori.
3) COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA MILANO SENTENZA 24/04/2012, N. 48 (news)
Sia il decreto ingiuntivo, quindi, sia il negozio enunciato, scontano l’imposta di registro in misura fissa, essendo i corrispettivi (da cui la transazione prima e il decreto ingiuntivo sono originati) già stati assoggettati all’IVA.
Che poi l’IVA, non sia stata pagata dall’appellante, in quanto cedente a fronte di cessione intracomunitaria, è circostanza ininfluente, essendo rilevante il fatto dell’assoggettamento, non quello dell’effettiva debenza (l’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 dispone infatti che “per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa.
Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma dell’art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633…” ( relative alle operazioni, come quella in esame, non rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato per mancanza del cd. requisito territoriale).
4) COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO ROMA SEZ. IV, SENT., 02/04/2012, NUMERO 130 (news)
Il decreto ingiuntivo esecutivo, che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna ad un pagamento soggetto all’Iva (artt. 3 e 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e pertanto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II dell’art. 8 della relativa Tariffa, deve essere applicata la tassa fissa di registro, senza che rilevi l’indirizzarsi dell’ingiunzione contro il solo debitore principale o il solo fideiussore, ovvero contro entrambi.
Il carattere unitario dell’obbligazione alla base di un siffatto provvedimento monitorio ed il conseguente carattere unitario dell’imposizione investono anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, che dell’obbligazione per il capitale costituiscono meri accessori, senza che sia possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione.
In detta pronuncia la Commissione Tributaria Regione Lazio richiama un principio di diritto più volte espresso dalla Corte di Cassazione e da ultimo ribadito con l’ordinanza n. 3501 dell’11/02/2011:
“ai fini dell’imposta di registro, il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di una determinata somma non è soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma“.
5) COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA MILANO SEZ. XXIV, SENT., 31/01/2012, NUMERO 20 (news)
L’art.8, comma 1, lett. b), della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n.131 del 1986, in stretta connessione con l’art.37 del testo unico in argomento, prevede che gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale, recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, siano tassati con imposta proporzionale nella misura del 3%, salvo i casi di cui alle note dello stesso articolo.
L’art.8, alla nota II, prevede, infatti, che gli atti di cui al comma 1, lettera b) non sono soggetti alla imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva, ai sensi dell’art. 40, che detta disposizioni sul principio di alternatività tra IVA ed imposta di Registro e stabilisce che gli atti soggetti all’imposta sul valore aggiunto scontano l’imposta di registro in misura fissa.
Ciò vale sia in rapporto al debitore principale che al fideiussore in virtù di detto principio di alternatività, quando la prestazione è attratta nel regime impositivo dell’Iva.
6) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA DEL 06/07/2011 NUMERO 145
Il decreto ingiuntivo emesso per crediti bancari assistiti da fideiussione è soggetto ad IVA e, per il principio di alternatività ex art.40 DPR 131/86 ad imposta di registro in misura fissa, senza che sia dovuta una distinta tassazione sulla garanzia fideiussoria, perché è una obbligazione di natura accessoria che presuppone l’esistenza di una obbligazione principale del debitore.
Il contrasto che sussiste in materia è determinato dalla circostanza che gli Uffici del Registro considerano che la fideiussione, benchè obbligazione di garanzia, e come tale accessoria, avrebbe una sua autonomia funzionale, tale da necessitare una imposizione fiscale autonoma.
Potrebbe anche accadere che il Registro proceda alla tassazione dei provvedimenti di condanna del fideiussore, applicando l’imposta proporzionale dell’0,50% sull’importo massimo garantito, anche se nel provvedimento giudiziale vi è condanna per un importo inferiore, sempre che il fideiussore non sia soggetto IVA, in quanto, in tal caso, come detto, l’imposta di registro si applica in misura fissa.
Tale interpretazione è in contrasto con le decisioni sopra indicate che cristallizzano il principio secondo il quale, ai fini dell’imposta di registro, il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di una determinata somma non è soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto UN UNICO EFFETTO GIURIDICO, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma.
7) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LOMBARDIA MILANO SEZIONE XXI, DEL 01/02/2011 NUMERO 26
La compagnia assicurativa paga l’imposta di registro in misura fissa sui decreti ingiuntivi formati per il recupero di fideiussioni relative a crediti d’imposta rientranti nel campo Iva.
8) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LIGURIA GENOVA SEZIONE VIII DEL 20/03/2008 NUMERO 30
Il principio di alternatività fra l’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986 – opera anche nelle ipotesi di cui all’art.10 del D.P.R. n. 633/1972 ovvero quando non via applicazione dell’imposta.
Conseguentemente, deve essere annullato in quanto illegittimo l’avviso di accertamento relativo all’imposizione proporzionale di registro degli atti di rilascio di fideiussioni e di finanziamenti in conto corrente enunciati nel testo di un decreto ingiuntivo in quanto trattasi di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’Iva.
9) CASSAZIONE CIVILE DEL 11/02/2011 NUMERO 3501
La questione di merito posta dal secondo motivo, sembra, possa essere esaminata e decisa alla stregua del principio secondo cui ai fini dell’imposta di registro, il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di una determinata somma non è soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto UN UNICO EFFETTO GIURIDICO, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma.
10) CASSAZIONE CIVILE SEZIONE V DEL 20/04/2007 NUMERO 9390
In tema di imposta di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate all’IVA gode, IN BASE AL PRINCIPIO DELL’ALTERNATIVITÀ posto dall’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, senza che assuma rilievo la circostanza che l’ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti IVA.
11) CASSAZIONE CIVILE SEZIONE V DEL 06/08/2004 NUMERO 15230
Il decreto ingiuntivo che un istituto di credito ottenga per il recupero di somme dovutegli sulla scorta di un finanziamento erogato assume la consistenza di condanna ad un pagamento SOGGETTO AD IVA, con la conseguente applicabilità dell’IMPOSTA FISSA DI REGISTRO, anche per quanto attiene agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria che costituiscono meri accessori dell’obbligazione per il capitale.
12) CASSAZIONE CIVILE SEZIONE V DEL 21/02/2003 NUMERO 2696
Il decreto ingiuntivo emesso per crediti bancari assistiti da fideiussione è soggetto ad Iva, e, per il principio di alternatività ex art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, ad imposta di registro in misura fissa, senza che sia dovuta una distinta tassazione sulla garanzia fideiussoria.
13) CASSAZIONE CIVILE SEZIONE I DEL 07/04/1998 NUMERO 3572
Il decreto ingiuntivo esecutivo, che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna ad un pagamento soggetto all’i.v.a., ai sensi ed agli effetti dell’art. 40 del e D.P.R. n. 131 del 1986 della nota seconda dell’art. 8 della relativa tariffa, di modo che va registrato a tassa fissa, non con aliquota proporzionale, senza che rilevi l’indirizzarsi dell’ingiunzione contro il solo debitore principale od il solo fideiussore, ovvero contro entrambi.
Testo del provvedimento
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