ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini dell’imposta di registro, il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di una determinata somma non è soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma.
Il decreto ingiuntivo esecutivo, che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna ad un pagamento soggetto all’Iva (artt. 3 e 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e pertanto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II dell’art. 8 della relativa Tariffa, deve essere applicata la tassa fissa di registro, senza che rilevi l’indirizzarsi dell’ingiunzione contro il solo debitore principale o il solo fideiussore, ovvero contro entrambi.
Così si è espressa la Commissione Regionale di Napoli con sentenza n. 1698/46/14, depositata in data 18/02/2014, in materia di tassazione.
Nel caso di specie, una banca otteneva un decreto ingiuntivo in danno di una società nonché dei suoi fideiussori, lo stesso decreto ingiuntivo, poi, veniva tassato con imposta proporzionale relativamente al valore massimo della fideiussione azionata.
La banca, proponeva, dunque, vittorioso ricorso dinnanzi alla Commissione tributaria di Caserta la quale riconosceva che la tassazione doveva essere applicata in maniera fissa in quanto il rapporto principale era sottoposto ad IVA, per cui la duplicità della tassazione del decreto ingiuntivo era da considerarsi illegittima, in quanto volto a colpire due volte la medesima somma e dunque, in palese violazione del principio dell’alternatività tra IVA ed imposta di registro.
Avverso detta decisione aveva presentato appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale, l’Agenzia delle Entrate, sostenendo che nel caso di specie non si applicasse il principio dell’alternatività.
La Commissione Regionale chiamata a pronunciarsi in merito al caso de quo, ha confermato la sentenza di primo grado, anche alla luce di una ormai costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale fa leva sul carattere unitario dell’obbligazione che investe non solo la garanzia accessoria ma anche gli interessi moratori e che, di conseguenza, non possono essere oggetto di separata tassazione.
Per maggiori approfondimenti sull’argomento si rinvia ai seguenti articoli di questa rivista:
la corte contraddice senza motivazione il precedente orientamento
l’imposta di registrazione è a tassa fissa anche in presenza di fideiussione
non si applica l’imposta proporzionale anche in presenza di una ingiunzione multipla
la condanna del debitore principale e del fideiussore richiede l’applicazione dell’imposta fissa e non proporzionale
l’imposta di registro è a tassa fissa, avendo il decreto ingiuntivo un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma
Testo del provvedimento
in allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 199/2014