In tema di agevolazioni tributarie al credito alla cooperazione, il fatto che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, comma 2, non estenda l’assoggettamento delle operazioni di credito ad un’unica imposta sostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi (i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario), non comporta che le operazioni in questione, per essere enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano soggette anche ad imposta di registro ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, che disciplina l’imposizione degli atti “enunciati” e non registrati e non riguarda nè l’enunciazione di atti esenti, nè gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta, non possono essere nuovamente soggetti ad imposizione.
Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Pres. Stalla – Rel. Pepe, con l’ordinanza n. 1300 del 22.01.2021.
La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto da una Banca e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’avviso di liquidazione delle imposte di registro afferenti alla fideiussione indicata nel decreto ingiuntivo ottenuto dall’istituto per il mancato rimborso delle somme erogate in forza di un contratto di mutuo agrario.
Avverso tale sentenza la banca contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito l’agenzia dell’Entrate depositando controricorso.
La questione sottoposta alla Corte è se l’esenzione dall’imposta di registro, “compensata” dall’imposta sostitutiva, venga meno allorquando vengano adite le vie giudiziarie. Ovvero, quali siano i limiti della deroga prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 2.
La Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha osservato che nella specie non si verte in tema di esenzione fiscale ma di mera agevolazione, realizzata con il metodo della imposizione sostitutiva, di talché occorre tenere conto del fatto che una imposta (sostitutiva) è stata già pagata e, quindi, bisognerebbe giustificare la “replica impositiva” sulla base di un diverso ed autonomo presupposto di imposta per evitare di incorrere nel vizio della doppia imposizione.
Invero, non è controverso tra le parti che la fideiussione riportata nel decreto ingiuntivo richiamato nell’avviso di accertamento impugnato sia afferente ad una operazione di finanziamento rientrante tra quelle specificamente disciplinate, ai fini fiscali, dal D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e 16, e, in particolare, di un contratto di mutuo agrario della durata, comunque, superiore a 18 mesi.
La Corte, ha dichiarato di aderire al già consolidato orientamento secondo cui “in tema di agevolazioni tributarie al credito alla cooperazione, il fatto che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, comma 2, non estenda l’assoggettamento delle operazioni di credito ad un’unica imposta sostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi (i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario), non comporta che le operazioni in questione, per essere enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano soggette anche ad imposta di registro ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, che disciplina l’imposizione degli atti “enunciati” e non registrati e non riguarda nè l’enunciazione di atti esenti, nè gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta, non possono essere nuovamente soggetti ad imposizione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non dovuta, in quanto già assolta in via sostitutiva, l’imposta relativa alla registrazione di un contratto di conto corrente e della garanzia fideiussoria, enunciati nel decreto ingiuntivo“.
Gli ermellini hanno rilevato che, nel caso di specie, la CTR non ha fatto corretto uso di tali principi, assumendo rilievo la circostanza che l’Amministrazione, con l’avviso di accertamento impugnato, ha assoggettato al pagamento dell’imposta di registro il decreto ingiuntivo, ma non con l’aliquota degli atti giudiziari, bensì in misura proporzionale pari allo 0,50 prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 6, allegata Tariffa, Parte Prima, per la fideiussione; atto quest’ultimo già oggetto di pagamento dell’imposta sostitutiva del D.P.R. n. 601 del 1973, ex artt. 15 e art. 17.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha riconosciuto che, in punto di diritto, l’imposta relativa alla registrazione della garanzia fideiussoria enunciata nel decreto ingiuntivo, non era dovuta, in quanto già assolta in via sostitutiva.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IMPOSTA DI REGISTRO: IL DECRETO INGIUNTIVO SU FINANZIAMENTI BANCARI VA TASSATO IN MISURA FISSA
LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO SONO, INFATTI, PRESTAZIONI SOGGETTE AD IVA
Sentenza | Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sezione 41, Pres. Mazziotti di Celsio Lucio, Rel. Starita Vincenzo | 22.07.2014 | n.19588
IMPOSTA DI REGISTRO: VA RETTIFICATA IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ATTO DI VENDITA
L’ART. 1 COMMA 87 LETT. A) L. N. 205/2017, NON HA EFFICACIA RETROATTIVA
Sentenza | CTR Emilia Romagna, Pres. Mainini est. Morlini | 07.01.2019 | n.47
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