ISSN 2385-1376
Testo massima
Il decreto ingiuntivo deve essere tassato a tassa fissa anche in presenza di un’ingiunzione multipla in danno della società e dei fideiussori per cui non è ammissibile alcuna duplicazione di imposta.
Ai fini dell’imposta di registro, il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di una determinata somma non è soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma.
Con la sentenza n.207 del 15/04/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, ha accolto l’ennesimo ricorso della Banca avverso il provvedimento di tassazione che erroneamente aveva applicato l’imposta proporzionale dello 0.50%. in luogo di quella dovuta in misura fissa, per un decreto ingiuntivo emesso a carico di una società e dei fideiussori.
Da tale pronunzia può assumersi la seguente massima: ” Il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore/ri al pagamento di una determinata somma di danaro non è soggetto ad una duplice tassazione in relazione alla duplicità delle condanne. Infatti, il pagamento da parte di uno solo degli obbligati determina l’estinzione dell’obbligazione e rende inefficace il decreto ingiuntivo nei confronti degli altri obbligati, perché le condanne sono alternative e non possono essere entrambe eseguite. La duplicità della tassazione costituirebbe, pertanto, un illegittimo pagamento del tributo, in quanto colpirebbe due volte la stessa somma, sicché, di conseguenza, non è dovuta una distinta tassazione sulla garanzia fideiussoria e l’imposta di registro, in base al principio di alternatività, previsto dall’art. 40 del D.P.R. n131 dei 1986, va calcolata in misura fissa, e non in misura proporzionale.”
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 221/2013