ISSN 2385-1376
Testo massima
IL DECRETO INGIUNTIVO DEVE ESSERE TASSATO A TASSA FISSA ANCHE QUANDO L’INGIUNZIONE È RIVOLTA IN SOLIDO AL DEBITORE PRINCIPALE ED A UNO O PIÙ FIDEIUSSORI.
Ai fini del calcolo della tassazione per la registrazione degli atti giudiziari relativamente alla condanna del debitore principale e del fideiussore si dovrà procedere con l’applicazione dell’imposta fissa, per cui è illegittima la tassazione ove l’ufficio applichi erroneamente quella proporzionale dell’0,50% sull’importo massimo garantito relativo alle fideiussioni.
Si consolida il principio secondo il quale la registrazione degli atti giudiziari che contengono la condanna in solido del debitore principale e del fideiussore scontano l’imposta di registro in misura fissa.
Si riportano alcuni dei principi che disciplinano le modalità di tassazione dei decreti ingiuntivi:
– La registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate all’IVA gode, in base al principio dell’alternatività posto dall’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, senza che assuma rilievo la circostanza che l’ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti IVA.
– Il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di una determinata somma non è soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma.
– La duplicità della tassazione costituirebbe, pertanto, un illegittimo pagamento del tributo, in quanto colpirebbe due volte la stessa somma, sicché, di conseguenza, non è dovuta una distinta tassazione sulla garanzia fideiussoria e l’imposta di registro, in base al principio di alternatività, previsto dall’art. 40 del D.P.R. n131 dei 1986, va calcolata in misura fissa, e non in misura proporzionale”.
– Il decreto ingiuntivo deve essere tassato a tassa fissa anche quando l’ingiunzione è rivolta in solido al debitore principale ed a uno o più fideiussori
– La sentenza che accerti la collocazione privilegiata di un credito già ammesso al passivo fallimentare non può essere assoggettata all’imposta proporzionale di cui all’art. 8 comma 1, lett. c), Parte Prima della Tariffa allegata al DPR 131/86, in quanto quest’ultima si applica esclusivamente alle sentenze ricognitive di crediti e non a quelle che accertano solo il grado di collocazione distributiva, in mancanza si genererebbe una vietata duplicazione d’imposta.
In allegato rassegna giurisprudenziale.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 636/2015