“Questo giudice non intende aderire al principio di diritto espresso dalla Corte (N.34889 del 2023). Ed infatti, appare preferibile continuare a seguire la giurisprudenza di merito maggioritaria, secondo cui la nullità della clausola può essere dichiarata solo ove vi sia la prova che la banca erogatrice del credito e che ha deciso di determinare il tasso corrispettivo per relationem al tasso Euribor, abbia partecipato alla intesa manipolativa del mercato avvenuta tra il Data_5 e il Data_6 e accertata in sede di Commissione UE il Dt_7. Solo in tale caso, infatti, può dirsi che, sia sul piano oggettivo che soggettivo, che il contratto a valle sia l’attuazione dell’intesa illecita a monte, presupposto necessario per applicare l’art. 2 delle legge n. 287 del 1990. Non si comprende, invero, come sia possibile individuare un collegamento negoziale, tale da determinare la illiceità del contratto di mutuo nella parte relativa agli interessi in ragione della illiceità della intesa manipolativa, se tra i due negozi giuridici sul piano soggettivo non può ravvisarsi alcun collegamento e se l’istituto di credito nella determinazione del tasso da applicare ha riposto legittimo affidamento in un tasso come quello Euribor, normalmente applicato nella pratica bancaria per la pattuizione dei tassi variabili.”
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Livorno, Giudice Azzurra Fodra, con la sentenza n. 160 del 29 gennaio 2024.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
TASSO EURIBOR: IL TRIBUNALE DI TORINO DISATTENDE SPECIFICAMENTE LA CASSAZIONE
OCCORRE L’ACCERTAMENTO DELL’ADESIONE DELL’IMPRESA BANCARIA ALL’INTESA PER LA MANIPOLAZIONE DEL PREZZO
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 29.01.2024
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