Il tasso Euribor, quale parametro di riferimento per la determinazione dell’interesse superiore a quello legale, ne garantisce un criterio di calcolo certo, oggettivo ed intrinsecamente affidabile. Pertanto, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata a un’associazione di banche, essa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi e che sono estranei allo specifico rapporto contrattuale fra le parti interessate.
In difetto di una normativa di segno diverso, detto tasso, così determinato, non produce alcun effetto riflesso né sulla determinatezza né, tantomeno, sulla validità della relativa clausola contrattuale, poiché l’indice è comunque richiamato quale dato oggettivo estraneo al contenuto dell’accordo, salvo che la parte attrice non offra la prova specifica di un’azione sottostante, diretta a provocare un preordinato squilibrio del contratto a vantaggio dell’istituto che eroga il credito.
Ne consegue che il riferimento all’Euribor soddisfa la necessità che la clausola del contratto di finanziamento consenta, nel rispetto della previsione di cui all’art. 1346, c.c., la necessaria determinazione dell’interesse corrispettivo, mediante il richiamo a criteri prestabiliti ed estrinseci obiettivamente individuati e funzionali alla corretta determinazione del saggio d’interesse.
All’accertamento dell’illegittimità del cartello tra alcune banche europee, diretto alla manipolazione del tasso Euribor, di cui alle note decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, non consegue dunque la nullità della clausola di riferimento all’Euribor per la determinazione del tasso variabile degli interessi, sotto il profilo della contrarietà all’art. 101 TFUE (che peraltro contempla le intese a monte e non i contratti a valle fra le banche e i singoli clienti) e all’art. 2 della Legge 287 del 1990.
Il cliente che adduca un pregiudizio patrimoniale in suo danno conseguente all’applicazione di tali intese, potrà, semmai, invocare solamente una tutela risarcitoria, ai sensi dell’art. 33, L. n. 287 del 1990, o di ripetizione dell’indebito, riservata alla competenza esclusiva della Corte d’appello.
Questo i principi espressi dal Tribunale di Sassari, Giudice Stefania Deiana, con la sentenza n. 637 del 20 giugno 2023.
Nel caso di specie parte attrice lamentava, sia in ordine al mutuo del 1° giugno 1998 che all’apertura di credito ipotecaria dell’8 agosto 2007, la nullità per contrarietà alla L. 287/1990 e all’art. 101 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) degli accordi sanzionati dalla Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016, con riferimento all’avvenuta determinazione del tasso di interesse secondo la “misura variabile trimestralmente di un tasso nominale annuo pari alla quotazione dell’Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365, arrotondato allo 0,05% superiore in essere per valuta data di decorrenza (…)”.
Secondo l’assunto di parte attrice, essendo determinato il tasso Euribor sulla base della rilevazione dei tassi applicati dalle Banche, sarebbero gli stessi Istituti di credito a determinare concordemente, in violazione delle regole disciplinanti la concorrenza ed il libero mercato, il costo (ingiustamente rialzato) dei loro prodotti finanziari, mediante accordi che sono già incorsi nei trattamenti sanzionatori erogati dalle autorità europee, essendo noto che la Commissione Europea Antitrust ha accertato, con riferimento al periodo dal settembre 2005 al maggio 2008, l’illecito operare di accordi di cartello fra alcuni istituti bancari, diretti appunto a falsare e manipolare i tassi d’interesse, con ciò pregiudicando il libero esplicarsi della concorrenza nel mercato interno.
Secondo il Tribunale sardo l’indicizzazione all’Euribor del saggio degli interessi nei prestiti a tasso variabile funge da criterio di collegamento del tasso all’andamento dei mercati finanziari, essendo basato sul rilievo giornaliero dell’interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee (vengono monitorati a tal fine oltre 50 istituti bancari) e costituisce pertanto un obiettivo ed estrinseco indice di riferimento.
Inoltre, per la sua determinazione vengono esclusi dal computo i valori più alti e quelli più bassi degli interessi praticati, sì da non falsarne il parametro di riferimento, ancorato appunto ad una media dei costi delle operazioni.
Alla luce dei principi di diritto affermati, la domanda degli attori è stata respinta e i medesimi condannati alla refusione delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: È IRRILEVANTE LA MANCATA INDICAZIONE IN CONTRATTO DEL COEFFICIENTE DELL’EURIBOR
IL REQUISITO DELLA PATTUIZIONE SCRITTA DEGLI INTERESSI ULTRALEGALI PUÒ SODDISFATTO ANCHE “PER RELATIONEM”
Tribunale di Sondrio, Dott. Luca Giani | 30.05.2016 | n.249
MANIPOLAZIONE EURIBOR: DANNO RISARCIBILE SOLO SE È PROVATO LO SCOSTAMENTO ARTIFICIOSO
LA CLAUSOLA CONTRATTUALE CHE RINVIA A EURIBOR NON PUÒ ESSERE NULLA COME CONSEGUENZA “A VALLE” DELL’INTESA RESTRITTIVA A MONTE
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 22.09.2020 | n.3225
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA IN DIFETTO DI PROVA DELL’INTESA RESTRITTIVA
LA NULLITÀ DI CUI ALLA NORMATIVA ANTITRUST NON PUÒ ESSERE FATTA VALERE DAI TERZI CHE SUBISCONO SOLO CONSEGUENZE INDIRETTE
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Irene Colladet | 19.12.2018 | n.1873
MANIPOLAZIONE DEL TASSO EURIBOR: IL SISTEMA DI RILEVAZIONE È DI TIPO OGGETTIVO
ONERE DELL’ATTORE PROVARE IL COLLEGAMENTO TRA LE PRESUNTE INTESE ANTICONCORRENZIALI ED IL CONTRATTO CONTESTATO
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti | 13.12.2018 | n.821
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA OVE NON PROVATA L’INTESA ANTICONCORRENZIALE
LA FISSAZIONE GIORNALIERA DEL TASSO AVVIENE SULLA BASE DI DATI CHE SI ASSUMONO COME OGGETTIVI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno | 19.09.2018 | n.17550
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno