È da considerarsi nullo il tasso applicato nel contratto di leasing determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013 (la quale aveva ravvisato l’avvenuta violazione dell’art. 101 Trattato CE nella parte in cui dispone che “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione… Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”).
Detta decisione è considerarsi prova privilegiata, a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato la banca, giacché raggiunta dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Gorgoni, con la sentenza n. 34889 del 13 dicembre 2023, che accoglieva il ricorso presentato dal debitore e dal fideiussore avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, confermativa della pronuncia del Tribunale lombardo che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta della banca con la quale il debitore aveva sottoscritto un contratto di leasing finanziario.
Nel terzo motivo, i ricorrenti lamentavano che la Corte d’Appello aveva escluso la nullità del tasso pattuito nel contratto di leasing, per averlo determinato facendo riferimento al tasso Euribor, in quanto accordo a valle di un cartello tra otto delle principali banche Europee finalizzato alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato l’Euribor.
Gli Ermellini hanno ritenuto che la censura fosse fondata, dal momento che “è da considerarsi come prova privilegiata a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, la decisione della Commissione antitrust europea del 4/12/2013, la quale vieta tutti quegli accordi o pratiche concordate volte a falsare la concorrenza. Ciò a prescindere dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la banca che nel caso specifico ha applicato i tassi vietati, giacché raggiunto dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.”
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rimesso il giudizio alla Corte di Appello di Milano.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TASSO EURIBOR: È UN CRITERIO DI CALCOLO CERTO, OGGETTIVO E INTRINSECAMENTE AFFIDABILE
IN CASO DI MANIPOLAZIONE, IL CLIENTE PUÒ INVOCARE SOLO UNA TUTELA RISARCITORIA, EX ART. 33, L. N. 287 DEL 1990, O DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO
Sentenza | Tribunale di Sassari, Giudice Stefania Deiana | 20.06.2023 | n.637
MANIPOLAZIONE EURIBOR: DANNO RISARCIBILE SOLO SE È PROVATO LO SCOSTAMENTO ARTIFICIOSO
LA CLAUSOLA CONTRATTUALE CHE RINVIA A EURIBOR NON PUÒ ESSERE NULLA COME CONSEGUENZA “A VALLE” DELL’INTESA RESTRITTIVA A MONTE
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 22.09.2020 | n.3225
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA IN DIFETTO DI PROVA DELL’INTESA RESTRITTIVA
LA NULLITÀ DI CUI ALLA NORMATIVA ANTITRUST NON PUÒ ESSERE FATTA VALERE DAI TERZI CHE SUBISCONO SOLO CONSEGUENZE INDIRETTE
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Irene Colladet | 19.12.2018 | n.1873
MANIPOLAZIONE DEL TASSO EURIBOR: IL SISTEMA DI RILEVAZIONE È DI TIPO OGGETTIVO
ONERE DELL’ATTORE PROVARE IL COLLEGAMENTO TRA LE PRESUNTE INTESE ANTICONCORRENZIALI ED IL CONTRATTO CONTESTATO
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti | 13.12.2018 | n.821
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA OVE NON PROVATA L’INTESA ANTICONCORRENZIALE
LA FISSAZIONE GIORNALIERA DEL TASSO AVVIENE SULLA BASE DI DATI CHE SI ASSUMONO COME OGGETTIVI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno | 19.09.2018 | n.17550
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