Gli interessi moratori realizzano una liquidazione preventiva e forfetaria del danno risarcibile, e, pertanto, la clausola che ne determina convenzionalmente l’ammontare è qualificabile come “penale”.
Il tasso degli interessi moratori, infatti, non è suscettibile di determinare il superamento del limite imperativamente posto dall’art. 644, 3° comma, c.p. e dall’art. 4, 2° comma, l. n. 108 del 199
E’ il principio affermato dal Tribunale di Parma, Sez II civ. Giudice Marco Vittoria, nella sentenza del 18.02.2021 n. 266.
Nel caso di specie, la cliente agiva in giudizio per la ripetizione dell’indebito e il risarcimento del danno derivante dall’applicazione di un tasso soglia usurario.
Per calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, con esclusione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per inadempimento di un obbligo stabilito nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto.
Pertanto, posto che gli interessi moratori hanno una funzione sanzionatoria, il parametro per individuare il tasso soglia per la componente di costo è fornito dalle indicazioni della Banca d’Italia, secondo cui il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti.
Nella fattispecie, nel finanziamento erogato, non veniva riscontrato alcun superamento del tasso soglia.
Per tali ragioni, il Tribunale rigettava la domanda dell’attrice con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA – INTERESSI MORATORI: SONO UNA CONTROPRESTAZIONE-CORRISPETTIVO DI UN INADEMPIMENTO
TALE PARAMETRO DI USURARIETÀ PER GLI INTERESSI MORATORI NON È FISSATO IN VIA NORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Marina Valente | 04.02.2019 | n.30
USURA: IN ASSENZA DI UNA PREVISIONE LEGISLATIVA GLI INTERESSI MORATORI SONO AUMENTATI DI 2,1 PUNTI
LA RATIO LEGIS 108/96 IMPONE DI EVITARE IL CONFRONTO TRA TASSI DISOMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Dott. Daniele Sodani | 20.07.2017 | n.295
USURA: È IMPROPRIO CONFRONTARE GLI INTERESSI MORATORI CON IL TASSO SOGLIA DEI CORRISPETTIVI
PER GLI INTERESSI DI MORA OCCORRE OPERARE UNA MAGGIORAZIONE DEI T.E.G.M. DI 2,1%.
Sentenza | Tribunale di Chieti, Dott. Marcello Cozzolino | 20.04.2017 | n.94
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