Provvedimento segnalato dall’avv. Francesco Criscoli del foro di Benevento
L’usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla loro sommatoria. Si tratta, infatti, di tassi dovuti in via alternativa, e la loro sommatoria rappresenta di fatto un “non tasso” o un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Maria Iondiorio, con la sentenza n. 1672 del 18.10.2018.
La controversia ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio un istituto di credito per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole del contratto di mutuo ipotecario stipulato con lo stesso, in forza di una presunta usurarietà imputabile alla sommatoria dei tassi corrispettivi con quelli moratori.
La mutuante, nel costituirsi in giudizio, ha concluso per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
Il Tribunale adito, nell’affrontare la questione, ha inteso aderire al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui interessi corrispettivi e moratori, oltre ad avere una diversa collocazione sistematica all’interno del codice civile, assolvono, altresì, a funzioni completamente differenti.
In particolare, l’organo giudicante ha evidenziato che gli interessi corrispettivi sono il naturale effetto della fertilità del denaro, mentre quelli di mora riguardano la fase patologica del negozio giuridico e fungono, dunque, da risarcimento per il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione.
Sul punto, il Tribunale ha, altresì, rappresentato che la circostanza che gli interessi moratori configurino una sanzione, conseguente solo all’eventuale inadempimento del debitore, induce a ritenerli non assoggettabili al divieto previsto dall’art. 1815, co. 2, c.c., e, prima ancora, alla stessa ratio della disciplina antiusura.
Infine, l’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è deducibile, pure, dai Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento“.
Un’eventuale commistione tra le due tipologie di interessi condurrebbe, di fatto, a esiti paradossali, atteso che: nessuna norma prevede attualmente né la rilevazione periodica dei tassi moratori generalmente applicati, né la conseguente individuazione di una soglia ad hoc per questi.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto dal mutuatario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA = SOMMATORIA TASSI CONTRATTUALI = LITE TEMERARIA
TALE CONDOTTA PROCESSUALE VIOLA IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali | 29.05.2018 | n.1578
USURA: GLI INTERESSI DI MORA NON DEVONO ESSERE COMPUTATI CON RIFERIMENTO AI TASSI-SOGLIA
IL TASSO EFFETTIVO DI MORA C.D. T.E.M.O È INESISTENTE, ARBITRARIO E PRIVO DI RISCONTRO NORMATIVO
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daniela Grossi | 05.03.2018 | n.20214
USURA: GLI INTERESSI DI MORA NON POSSONO ESSERE VALUTATI CON RIFERIMENTO AI TEGM DETERMINATI PER I CORRISPETTIVI
TALI VALORI VANNO MAGGIORATI DEL 2,1% AL FINE DI DETERMINARE UNA SPECIFICA SOGLIA PER I MORATORI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari | 11.01.2018 | n.672
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