Qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi; gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora vengono a sostituire quelli convenzionali in caso di morosità del debitore e si applicano sul capitale non ancora restituito.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Marvasi, con la sentenza n. 20599 del 26.10.2018.
La vicenda, in particolare, ha riguardato dei mutuatari che hanno convenuto in giudizio una banca deducendo l’invalidità del contratto per indeterminatezza nonché usurarietà degli interessi in esso previsti; gli attori hanno, quindi, chiesto la declaratoria della gratuità del finanziamento nonché la condanna dell’istituto a restituire tutte le somme pagate quali interessi nonché a risarcire il danno da loro subito.
Si è costituita in giudizio la Banca resistendo alle ragioni attrici tutte, chiedendone il rigetto.
Il Giudice, in primo luogo, ha analizzato la doglianza attorea, secondo cui l’usurarietà degli interessi deriverebbe dalla sommatoria dei moratori e dei convenzionali, e l’ha reputata infondata.
Infatti, il Tribunale ha rappresentato che, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi.
Pertanto, gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora vengono a sostituire quelli convenzionali in caso di morosità del debitore e si applicano sul capitale non ancora restituito.
Alla luce di ciò, l’avvenuta morosità implica la decadenza per il debitore dal beneficio del termine, per cui è chiamato a restituire con immediatezza l’intero capitale residuo e, qualora non lo faccia, dovrà pagare sul debito residuo gli interessi di mora previsti contrattualmente. Dallo stesso momento vengono meno gli interessi convenzionali, che sussistono durante il normale svolgimento del rapporto contrattuale. Per cui non può ipotizzarsi che gli interessi di mora vengano a cumularsi su quelli convenzionali, venendo invece a sostituirli e non essendo previsto in contratto che possa avvenire una sommatoria tra i due tipi di interesse.
Non è quindi corretta l’affermazione che l’interesse di mora vada “aggiunto” agli interessi corrispettivi, dato che, al contrario, in questo caso gli interessi corrispettivi vengono meno e si applica il solo interesse di mora, sul capitale residuo. E’ poi discusso se l’interesse di mora possa essere applicato anche sulle rate scadute e non pagate, comprensive degli interessi convenzionali portati dalle medesime rate.
Il Tribunale ha, inoltre, rappresentato che, sebbene i contratti di finanziamento bancario prevedano, in genere, che gli interessi di mora vadano applicati anche su queste rate, è da condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli stessi vadano applicati sulla sola parte del capitale compreso nelle rate scadute, non anche sulla parte di interessi convenzionali, in quanto “questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante“, con conseguente invalidità ex art.1283 cod.civ. della diversa convenzione eventualmente prevista nel contratto (Cass.20 febbraio 2003 n.2593). Per cui nemmeno ha rilievo se il contratto di finanziamento preveda che gli interessi di mora si applichino anche alla rate scadute e non pagate, dato che la giurisprudenza considera invalida per violazione dell’art.1283 cod.civ. la clausola contrattuale che preveda la “capitalizzazione” di questi interessi, senza che questa invalidità possa contaminare il contratto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali a favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributo pubblicati in Rivista:
SUPERAMENTO TASSO SOGLIA: NON È CORRETTA LA TESI DELLA SOMMATORIA TRA TASSO CORRISPETTIVO E TASSO MORATORIO
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Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 11.06.2018 | n.11948
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INTEGRA UNA IPOTESI DI COLPA GRAVE ATTESA LA PALESE INFONDATEZZA
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 02.03.2018 | n.1037
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