A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 19 marzo 2019, deve ritenersi tempestiva la notifica dell’appello avvenuta in forma telematica dopo le 21 dell’ultimo giorno utile, atteso che la consegna fuori orario non impedisca la legale ed effettiva conoscenza dell’atto e la costituzione del rapporto processuale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza de qua, ha così applicato quanto disposto dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. b), (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Gli Ermellini hanno evidenziato che il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto nella prima parte del censurato art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Solo in virtù di detta esigenza si giustifica la fictio iuris secondo cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo.
Non è giustificabile anche la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, ossia il termine che l’art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICHE PEC DOPO LE 21: IL PERFEZIONAMENTO AVVIENE QUANDO SI GENERA LA RICEVUTA
INCOSTITUZIONALE RINVIARE ALLE 7 DEL GIORNO SUCCESSIVO
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. Lattanzi – Rel. Morelli | 09.04.2019 | n.75
NOTIFICA: INIPEC È PUBBLICO ELENCO VALIDO PER LE NOTIFICHE PEC
LA CASSAZIONE CORREGGE L’ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELL’ORDINANZA N. 24160/2019
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ. – 3, Rel. Pres. Frasca | 15.11.2019 | n.29749
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