In riferimento all’istituto giuridico della riassunzione, l’articolo 43 comma 3 L.F. in deroga alla disciplina generale dettata per tutti gli altri eventi interruttivi, prevede che il dies a quo per riassumere il processo decorre dalla conoscenza legale dell’evento, acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata, conoscenza che può essere, altresì, successiva alla sentenza di fallimento e precedente alla pronuncia dichiarativa di interruzione da parte del Giudice.
È idoneo a determinare il decorso del termine previsto per la riassunzione del processo la dichiarazione di fallimento resa dal difensore della parte, atteso che grava sul procuratore della parte poi dichiarata fallita l’onere di rendere nota la circostanza alla curatela, in conformità alla disciplina dettata in tema di mandato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice – Giudice Gianluigi Morlini con la sentenza n. 903 del 14/09/2017.
Nella fattispecie processuale esaminata una società commissionante conveniva in giudizio la società commissionata, e lamentando l’inadempimento di quest’ultima nell’esecuzione del contratto per mancata corrispondenza tra quanto richiesto e quanto ottenuto, eccepiva la non debenza del pagamento del saldo delle fatture già parzialmente pagate, chiedendo la condanna a risarcire il lucro cessante subito per la mancata commercializzazione del prodotto.
Si costituiva in giudizio la società commissionata ed eccependo l’infondatezza delle avverse pretese tanto in fatto quanto in diritto ne chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio, intervenuto il fallimento dell’attrice il processo veniva interrotto, ed in riferimento all’atto di riassunzione disposto dal fallimento, la convenuta ne eccepiva la tardività.
In particolare, la convenuta dichiarava che in considerazione dell’automatico effetto interruttivo che si verifica in seguito alla dichiarazione di fallimento, il processo doveva ritenersi interrotto dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza legale del fallimento, in quanto il provvedimento interruttivo del Giudice ha una mera funzione dichiarativa.
Avverso tale eccezione, si difendeva l’attrice ritenendo tempestiva la riassunzione, e spiegando, ex adverso, che il termine per la riassunzione decorreva dall’ordinanza resa dal Giudice con la quale aveva disposto l’interruzione del processo.
Il Giudice esaminando il contenuto dell’art. 43 L.F. ha ritenuto fondata l’eccezione avanzata dalla convenuta, ritenendo tardiva la riassunzione effettuata dalla curatela e specificando che l’art. 43 L.F. rappresenta una norma speciale – derogatoria rispetto a quella generale posta dall’articolo 300 c.p.c., in quanto nel caso in cui l’evento interruttivo sia rappresentato dal fallimento, l’interruzione è automatica e prescinde dalla dichiarazione della parte.
Il Giudicante, inoltre, circa la problematica del dies a quo per riassumere il processo ha spiegato che stante la disciplina derogatoria disposta dall’articolo 43 comma 3 L.F. il dies a quo per riassumere il processo decorre dalla conoscenza legale dell’evento, acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata, conoscenza che può essere, altresì, successiva alla sentenza di fallimento e precedente alla pronuncia dichiarativa di interruzione da parte del Giudice, sicché sebbene la declaratoria di fallimento, deterimini un’automatica interruzione del processo, non è di per sé idonea a far decorrere il termine per riassumere il processo né con riferimento alla controparte che potrebbe non essere a conoscenza dell’evento, né con riferimento al curatore, che pur essendo a conoscenza dell’evento potrebbe ignorare l’esistenza del singolo processo sul quale l’evento interruttivo, pertanto, si rende necessaria una conoscenza legale, acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.
In tal senso, il Tribunale ha chiarito che la dichiarazione resa dal difensore della parte dichiarata poi fallita rappresenta atto idoneo a determinare il decorso del termine per la riassunzione, stante l’obbligo gravante sul procuratore della parte poi dichiarata fallita, quale mandatario, di rendere nota la circostanza alla curatela, atteso che tale obbligo scaturisce dalla disciplina sostanziale in tema di mandato ed in particolare dal combinato disposto dagli articoli 1728 e 1710 c.c..
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale dichiarava l’estinzione del processo compensando le spese del giudizio.
Si segnalano i seguenti precedenti pubblicati sulla rivista:
FALLIMENTO: l’interruzione del processo opera di diritto
Il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, dott.ssa Paola Romana Lodolini | 06.05.2015 | n.488
FALLIMENTO: il termine per la riassunzione del processo decorre dalla data della legale conoscenza dell’evento interruttivo
La conoscenza legale va intesa non alla data di iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese ma alla data nella quale il fallimento sia stato portato a conoscenza dalla controparte
Sentenza | Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, dott.ssa Elena Riva Crugnola | 28.03.2014 |
RIASSUNZIONE PROCESSO: il dies a quo non coincide con la data di apertura del fallimento
Il termine decorre dal momento in cui il curatore ha avuto conoscenza del giudizio da interrompere
Ordinanza | Tribunale di Como, dott. Marco Mancini | 25.09.2015 |
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