ISSN 2385-1376
Testo massima
“Il giudice è tenuto – ex art.154 cpc – a pronunziare la decadenza dal proporre un utile reclamo anche nel caso in cui non sia stata richiesta la proroga del termine ordinatorio, fissato per la sua notifica alla controparte, prima della sua scadenza“.
Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto in composizione collegiale in persona del Presidente Gianfranco Coccioli; Giudice relatore dott. Claudio Casarano e Giudice Alberto Munno, con ordinanza ex art. 669 terdecies del 06/05/2013, su un reclamo promosso avverso un ordinanza che aveva rigettato il ricorso per reintegra in possesso proposto nei confronti di due società.
Nel caso di specie accadeva che, in seguito alla proposizione del reclamo veniva fissata l’udienza per la comparizione delle parti e il termine per la notifica alle controparti.
All’udienza indicata le controparti restavano contumaci e il difensore dei reclamanti dichiarava di non aver notificato il reclamo nel rispetto del termine stabilito chiedendo, per l’effetto, un nuovo termine per rinnovare la notificazione del reclamo.
Ebbene il Collegio ha dichiarato la domanda improcedibile atteso l’acclarato impedimento processuale verificatosi successivamente al deposito del ricorso.
In particolare ha osservato il Collegio, come il termine in esame, che si assume violato, non ha carattere perentorio (per cui non può darsi decadenza ex art.152 cpc), ma ha natura ordinatoria ex art.154 cpc, così come espressamente stabilito dall’art.152, II co., cpc.
Purtuttavia la natura di tale termine non deve esentare la parte che ne è gravata, dal rispettare l’onere sullo stesso incombente, in quanto l’interessato avrebbe ben dovuto chiedere al giudice la proroga del termine prima della scadenza.
Pertanto, rilevato che le copie per la notifica erano state richieste ben oltre il termine indicato per la notifica stessa il Collegio ha correttamente ritenuto che un tale comportamento non può restare privo di sanzione.
Opinare diversamente significherebbe svuotare di contenuto precettivo la disposizione ex art.154 cpc a mente della quale: “Il giudice prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avre una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato“.
Invero, il giudice è tenuto a pronunziare la decadenza dal proporre un utile reclamo anche nel caso in cui non sia stata richiesta la proroga del termine ordinatorio, fissato per la sua notifica alla controparte, prima della sua scadenza.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE DI TARANTO
II SEZIONE
Ordinanza (ex art. 669 terdecies )
Presidente: Gianfranco Coccioli
Giudice relatore: dott. Claudio Casarano
Giudice: Alberto Munno
I sig.ri TIZIO e CAIO in data 18-02-2013 proponevano reclamo avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto Sezione Distaccata di Ginosa del 02-02-2013, con la quale veniva rigettato il ricorso per reintegra in possesso da loro proposto nei confronti della ALFA e della BETA.
Il Presidente nel fissare l’udienza del 15-04-2013 per la comparizione delle parti, disponeva che il reclamo fosse notificato alle controparti entro il 10-03-2013.
All’udienza del 15-04-2013 il difensore dei reclamanti dichiarava di non aver notificato il reclamo alle controparti nel rispetto del termine fissato con il suddetto decreto presidenziale; la notifica si era peraltro perfezionata per i destinatari in data 26-03-2013, ma senza che fosse seguita la loro costituzione. Chiedeva quindi un nuovo termine per rinnovare la notificazione del reclamo.
Il Collegio si riservava.
In effetti le copie per la notifica venivano richieste il 22-03-2013 e quindi ben oltre il termine del 10-03-2012, entro il quale il notificante si sarebbe dovuto attivare.
Può convenirsi con la difesa reclamante laddove afferma che il termine in esame violato non ha carattere perentorio; con la conseguenza che non può darsi decadenza ex art.152 cpc, non risultando una previsione di legge espressa in tal senso (ad essere altrimenti si incorrerebbe peraltro nella violazione del divieto di interpretare analogicamente norme eccezionali ex art.14 delle Preleggi).
Non avendo carattere perentorio (art.153 cpc), il termine in parola deve necessariamente avere natura ordinatoria ex art.154 cpc; così come impone il disposto ex art.152, II co., cpc.
Rivestendo tale natura, l’interessato, ai sensi di quest’ultimo articolo, avrebbe dovuto chiedere al giudice la proroga del termine prima della scadenza.
Il non aver adempiuto a siffatto onere, non può poi restare senza sanzione; ad essere altrimenti infatti verrebbe svuotato del contenuto precettivo la disposizione ex art.154 cpc: “Il giudice prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avre una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato“.
Tanto per di più in un caso in cui le controparti restavano contumaci.
Il giudice è tenuto a pronunziare la decadenza dal proporre un utile reclamo anche nel caso in cui non sia stata richiesta la proroga del termine ordinatorio, fissato per la sua notifica alla controparte, prima della sua scadenza.
Dunque la domanda va dichiarata improcedibile, ostandovi un impedimento processuale verificatosi successivamente al deposito del ricorso.
PTM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dai sig.ri Giuseppe Orlando e Cassandra Zanna in data 18-02-2013 avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto Sezione Distaccata di Ginosa del 02-02-2013, con la quale veniva rigettato il ricorso per reintegra in possesso da loro proposto nei confronti della ALFA e della BETA, così provvede:
Dichiara improcedibile il reclamo.
Taranto 06-05-2013
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Numero Protocolo Interno : 264/2013