La proroga dei termini processuali, che scadono nella giornata di sabato, ai sensi dell’ art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell’art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al Tribunale.
E’ il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. II, Pres. Di Virgilio – Est. Varrone, nella sentenza del 30 luglio 2021, n. 21925.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello di Catanzaro riformava la sentenza di primo grado impugnata dalla parte soccombente, rigettando altresì, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata formulazione dei motivi ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
Parte appellata proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione e degli artt. 1 e 2 della l. 27 gennaio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive, e violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 153 e 155 c.p.c., in materia di computo dei termini.
Nella specie, l’atto di citazione in appello era stato notificato alla parte appellata in data 29 ottobre 2014 e il termine per la costituzione dell’appellante era destinato a scadere il successivo sabato 8 novembre.
In particolare, la questione atteneva alla applicabilità della proroga dei termini processuali di cui all’art. 155, 5°co., c.p.c. al termine per la costituzione in giudizio in appello, nel caso in cui esso scada nella giornata di sabato.
Sul punto, si specifica che l’istituto della proroga dei termini processuali, di cui alla norma citata è applicabile anche al temine per la costituzione in appello che avviene ,ex art. 347, 1°co., c.p.c., secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
L’art. 347 c.p.c., rinvia all’art. 165 c.p.c. relativo alla costituzione in giudizio nel procedimento di cognizione di primo grado davanti al tribunale.
Il 1°co. di tale norma, prevede chiarisce che «l’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione».
In virtù di tale richiamo, la costituzione in appello della parte appellante deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in appello alla parte appellata, tramite deposito in cancelleria dei documenti predetti e copia della sentenza appellata (art. 347 2°co c.p.c)
L’art 155 c.p.c ,come detto, al comma 5, statuisce: «La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato».
Invero, la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali che scadono nella giornata del sabato.
Il termine per la costituzione in giudizio, dopo l’avvenuta notifica dell’atto di citazione, è tipicamente un atto processuale da compiersi fuori udienza soggetto alla suddetta disciplina di proroga in caso di scadenza nella giornata di sabato.
Pertanto qualora un termine per il compimento di un atto processuale- da svolgere fuori udienza- scada nella giornata di sabato, questo si deve ritenere prorogato ex lege al primo giorno seguente non festivo
La disciplina descritta deve ritenersi applicabile anche all’attività processuale coincidente con la costituzione in giudizio che, per l’appunto, avviene fuori udienza.
Per le ragioni suesposte, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
I giorni festivi “intermedi” si computano regolarmente nel calcolo ex art 155, c.p.c.comma 3
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI-3 civile, Pres. Frasca – Rel. Vincenti | 28.05.2020 | n.1003
APPELLO TERMINE IN SCADENZA SABATO: proroga di diritto
Il termine che scade il sabato è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo in quanto termine a decorrenza successiva ex art.155 cpc
Sentenza | Cassazione civile, sezione quinta | 04.05.2012 | n.6728
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