Testo massima
I beni acquistati dal coniuge con il decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici, di legittimazione all’occupazione abusiva, anteriormente al 20/9/1975 e liberati dal canone enfiteutico in data successiva alla predetta riforma, non costituiscono oggetto della comunione legale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8506 dell’8 aprile 2013, al termine di un giudizio ereditario nel quale si discuteva sull’individuazione del momento di acquisto della proprietà di alcuni terreni sui quali il de cuius aveva ottenuto la legittimazione all’occupazione abusiva con decreto 5 giugno 1973 del Commissario per la liquidazione degli usi civici.
La tesi sostenuta dalla vedova del de cuius era che detti terreni fossero stati acquistati in proprietà non già col decreto commissariale del 1973, bensì a seguito dell’esercizio del diritto di affrancazione, avvenuto con atto notarile del 1982; perciò, essendo all’epoca già entrata in vigore la l. 19 maggio 1975 n. 151 – che aveva introdotto il regime della comunione familiare tra coniugi -, gli stessi non potevano ritenersi inclusi nel patrimonio ereditario in quanto oggetto di comproprietà dei due coniugi.
Ed invero, la Suprema Corte non condivide la tesi in parola laddove afferma che, nella specie, il rapporto enfiteutico si era costituito con il decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici del 1973 che, attribuendo un diritto reale sul bene equiparabile alla piena proprietà (cfr. al riguardo Cass. S.U. 7/2/1991 n. 1275), aveva determinato in capo al de cuius l’acquisto di un bene personale non ricadente, ai sensi dell’art. 179 c.c., nel regime di comunione legale.
A conferma di quanto sostenuto, i giudici di legittimità specificano che, mentre con l’affrancazione ordinaria l’enfiteuta consegue ex novo l’acquisto del diritto di proprietà del terreno, con l’affrancazione speciale oggetto della controversia, invece, poiché il legittimario è già titolare di un diritto reale assimilabile al diritto di proprietà per effetto della legittimazione, l’affrancazione determina solo un effetto espansivo del diritto preesistente e l’unico effetto dell’affrancazione è la liberazione del legittimario dall’obbligo di corresponsione del canone annuo.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra coniugi, gli Ermellini aggiungono che, con riguardo alle famiglie costituite prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, in mancanza di una volontà contraria al regime della comunione legale, detto regime avrebbe avuto decorrenza dal 16 gennaio 1978, ma in ragione dell’interpretazione autentica fornita con la l. n. 804 del 1977, oggetto della stessa sarebbero stati, non solo, gli acquisti compiuti dai coniugi dopo tale data, ma anche quelli effettuati dal 20 settembre 1975 fino al 15 gennaio 1978, purché ancora esistenti nel patrimonio del coniuge acquirente.
Ad ogni modo, nel caso di specie, l’acquisto doveva considerarsi avvenuto col decreto commissariale del 5 giugno 1973 e pertanto sicuramente non rientrante nella comunione.
Testo del provvedimento
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