
In tema di impugnazione di testamento olografo per incapacità della testatrice, il giudice di merito può legittimamente fondare la propria decisione sulle risultanze delle cartelle cliniche che attestano la capacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione del testamento, potendo derogare all’ammissione di ulteriori mezzi istruttori qualora ritenga sufficiente ed esaustivo il materiale probatorio acquisito.
Questo è il principio espresso dal Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Fortunato con la sentenza n. 1632 del 23 gennaio 2025.
Il caso origina dal ricorso in Cassazione proposto dal figlio di una testatrice avverso la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto infondata la domanda di annullamento del testamento olografo per incapacità della de cuius, evidenziando che le cartelle cliniche e la documentazione medica in atti attestavano la piena capacità della testatrice, non essendovi prova che la sua mano fosse stata guidata dal convivente.
In particolare, nel primo motivo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 591, comma secondo, n. 3 c.c., 2727 e 2729 c.c., 115, 116, 244 e 246 c.p.c. e carenza di motivazione, per aver la Corte di merito escluso che il testamento fosse stato redatto in condizioni di incapacità di intendere e di volere, omettendo di dar rilievo agli elementi presuntivi che deponevano in senso contrario, e per non consentito l’espletamento di una perizia grafologica per accertare l’alterazione o la non autenticità della scheda e l’assunzione dell’interrogatorio formale, sulla base di una prognosi di fallimento del mezzo istruttorio.
Nel secondo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d’Appello precluso all’attore l’assolvimento dell’onere probatorio riguardo alle condizioni di incapacità della testatrice.
Gli Ermellini hanno respinto entrambi i motivi, affermando che l’accertamento delle condizioni di capacità della testatrice si erano basate sulle risultanze delle cartelle cliniche che descrivevano, nel periodo del ricovero durante il quale era stato redatto il testamento, ricovero esitato nel decesso, una persona vigile, cosciente, consapevole, capace di volere e di autodeterminarsi.
La Corte, sul punto, ha aderito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la mancata ammissione della prova dell’incapacità di intendere e volere della testatrice è dipesa dalla valutazione di sufficienza ed esaustività delle risultanze già acquisite, piuttosto che da una prognosi di fallimento del mezzo istruttorio, in relazione alla puntualità delle risultanze, alla loro convergenza e al carattere tecnico del giudizio espresso dai medici, non essendo il giudice di merito tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste istruttorie ove i fatti risultino già accertati e i mezzi istruttori formulati appaiano inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento”.
Sulla base di queste argomentazioni, la Suprema Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TESTAMENTO OLOGRAFO: L’OMESSA O INCOMPLETA INDICAZIONE DELLA DATA CAUSA L’ANNULLAMENTO DELL’ATTO
TRATTASI DI REQUISITO FORMALE DEL NEGOZIO CHE NON PUÒ ESSERE DESUNTO ALIUNDE
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SUCCESSIONE: L’OMESSA O INCOMPLETA INDICAZIONE DELLA DATA NEL TESTAMENTO OLOGRAFO NE COMPORTA L’ANNULLABILITÀ
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TESTAMENTO OLOGRAFO: VA INDICATA LA DATA IN FORMA COMPLETA, COMPOSTA DI GIORNO, MESE ED ANNO
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TESTAMENTO OLOGRAFO: LO SBARRAMENTO CON DUE GRANDI SEGNI A MÒ DI “X” INTEGRA LA CANCELLAZIONE PER CUI EQUIVALE ALLA REVOCA TACITA
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Ordinanza | Cassazione civile, Pres. Manna – Rel. Sabato | 21.03.2019 | n.8031
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