Testo massima
“Ad escludere l’olografia è sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento essendo, quindi, ultroneo verificare se tale “mano guidante”, configuri una compiuta manifestazione di volontà. La dichiarazione di nullità del testamento per difetto di forma assorbe qualsiasi altra doglianza rendendo irrilevanti le doglianze inerenti alla supposta necessità degli accertamenti richiesti circa l’asserita piena capacità di intendere e di volere della testatrice alla data di redazione del testamento”.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile, sezione sesta, con ordinanza 24882 pronunziata in data 06/11/2013 in materia di testamento olografo.
La vicenda sulla quale la Suprema Corte è oggi chiamata a pronunciarsi ha ad oggetto la validità di una disposizione testamentaria olografica redatta grazie all’ausilio di un terzo che ha materialmente “guidato” la mano del testatore.
Ebbene, la ricorrente, beneficiaria di un lascito testamentario, già dichiarata soccombente in sede di primo e secondo grado di giudizio proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Corte di Appello di Genova, sezione civile, che in totale conformità al giudice del primo grado, dichiarava la nullità della scheda testamentaria suddetta, in quanto né scritta né sottoscritta dal de cuius, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
Dall’istruttoria emersa nei due gradi di giudizio, nonché dagli atti di causa, risultava ben chiaro che la redazione del testamento fosse avvenuta in presenza di aiuto e di guida alla mano del testatore da parte di una persona terza (circostanza, peraltro, confermata e riconosciuta dalla stessa ricorrente) e che, tale aiuto avesse riguardato non soltanto la data, ma altresì la sottoscrizione e l’intero testo della scheda.
Tanto è bastato alla Corte per rigettare la domanda della parte ricorrente perché manifestamente infondata e confermare l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale espresso nelle sentenze nn. 17.3.1993 n. 3163; e anche Cass. n. 681 del 1949; Cass. n. 7636 del 1991; Cass. n. 32 del 1992; Cass. n. 11733 del 2002; più recentemente Cass. 30.10.2008 n. 26258, ed in particolare nella sent. 17.3.1993 n. 3163 : “qualora il de cuius per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso all’aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito dell’autografia, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore”. (Cass. 07.07.1994 n. 12458).
Ciò posto, chiarisce la Corte, è del tutto irrilevante l’accertamento della capacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione del testamento, così come ultronea è la prova della conformità di tale disposizione seppure “guidata” alla reale volontà del defunto, perché anche una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento, è sufficiente ad escludere l’olografia – quale elemento indispensabile per la validità dello stesso.
La scheda testamentaria, così “confezionata” è nulla e pertanto, il ricorso è stato rigettato in quanto il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, senza alcun aiuto da parte di terzi.
Testo del provvedimento
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