La cancellazione del testamento equivale alla revoca tacita dello stesso. Se il testamento cancellato conteneva la revoca di un altro precedente, allora rivivono le vecchie disposizioni testamentarie, dato che ci si trova in un caso di revocazione della revoca.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, II sezione civile, con l’ordinanza n. 8031 del 21.03.2019.
Il caso di specie riguarda la reviviscenza di due vecchi testamenti, redatti a distanza di vent’anni l’uno dall’altro, con l’ultimo di essi che era stato sbarrato da due grandi “X”.
Secondo il ricorrente, che ha disconosciuto anche il testamento olografo successivo a questi due, permane comunque l’efficacia della revoca benché il testamento non fosse più efficace, in riferimento ai lasciti in esso contenuti, a seguito dello sbarramento.
Nelle sue argomentazioni, la Suprema Corte ha ritenuto la cancellazione del testamento, che trova la sua disciplina nell’articolo 684 c.c. rubricato “distruzione del testamento olografo”, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione, che deve essere giuridicamente qualificato quale revoca tacita del detto testamento. A tale assunto, la Cassazione giunge specificando che l’art. 684 c.c. ha natura speciale, per cui non è necessario nè possibile il coordinamento con l’art. 681 (che disciplina l’ipotesi di revocazione della revocazione), in quanto lo stesso art. 684 c.c. dispone autonomamente che la distruzione o cancellazione del testamento vale, salvo casi particolari, quale revoca, senza ulteriori considerazioni in tema di forma del negozio di attuazione (distruzione o cancellazione).
La conseguenza è che, se ad essere cancellato sia un testamento successivo contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l’articolo 683 c.c., che disciplina l’ipotesi di testamento posteriore inefficace, per il quale la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto. Tale disposizione codicistica ha riguardo al diverso caso in cui “la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o è indegno, ovvero ha rinunziato all’eredità o al legato“.
Per percepire la ragione pregnante per la quale non si tratta, nel caso di esame, di un “testamento posteriore inefficace” è necessario volgere lo sguardo al dato per cui il testamento posteriore è stato, come non è controverso, “sbarrato a penna nella sua interezza e quindi a sua volta revocato”.
Considerando tale dato, è evidente l’esigenza di sussumere la fattispecie, dapprima, nell’art. 684 c.c. e, poi, nell’art. 681 c.c.
La prima disposizione prescrive che il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si debba considerare in tutto o in parte “revocato“, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo. Ne discende che la “cancellazione” si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore come negozio di attuazione.
Tale comportamento, però, non è indifferente per il legislatore anche su altro piano: quello della qualificazione giuridica del comportamento stesso. La stessa norma invero si preoccupa, su tale piano, di chiarire che il precedente testamento, per effetto della cancellazione, “si considera revocato“; di tal che la giurisprudenza afferma che la presunzione legale sia estesa all’intenzione del testatore di revocare il testamento, mediante atto che non può che qualificarsi, con i chiarimenti che seguiranno, come revoca tacita.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TESTAMENTO OLOGRAFO – INTERVENTO TERZO – LIEVE ENTITÀ – INVALIDITA’
NULLO IL TESTAMENTO OLOGRAFO SE LA MANO DEL TESTATORE È STATA GUIDATA DA UN TERZO, ANCHE SE ESSO CORRISPONDE ALLA VOLONTÀ DEL DEFUNTO
Ordinanza | Cassazione civile, sezione sesta | 06.11.2013 | n.24882
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/testamento-olografo-intervento-terzo-lieve-entita-invalidita
TESTAMENTO OLOGRAFO: LA SOTTOSCRIZIONE È’ UN REQUISITO DI VALIDITÀ A PENA DI NULLITÀ’
LE FIRME APPOSTE DAL TESTATORE SU UNA BUSTA CONTENENTE LA SCHEDA TESTAMENTARIA SONO IRRILEVANTI
Sentenza | Cassazione civile, sezione sesta | 01.10.2013 | n.22420
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/testamento-olografo-la-sottoscrizione-e-un-requisito-di-validita-a-pena-di-nullita
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