In tema di testamento olografo, l’incompleta o omessa indicazione della data è causa di annullabilità dell’atto, poiché trattasi di requisito, richiesto dall’art. 602 comma secondo cod. civ., ai fini della sua validità, che non può essere desunto aliunde. L’impugnativa del testamento volta ad accertare la mancanza o incompletezza di tale elemento è svincolata dalla necessità dell’indicazione di una determinata ragione che renda rilevante siffatto accertamento, a differenza dell’ipotesi in cui si agisca in giudizio al fine di provarne la non verità.
La completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie. La data completa di giorno, mese ed anno, essendo un requisito formale del testamento, non può essere desunta aliunde, quindi con ricorso ad elementi esterni alla scheda testamentaria.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta, con la sentenza n. 4550 del 17 novembre 2023, con la quale è stata accolta la domanda di annullamento del testamento in quanto incompleto di data.
Il Tribunale ha evidenziato che doveva innanzitutto rilevarsi che la data incompleta “dicembre 2020” non poteva riferirsi al testamento, in quanto lo scritto era diviso in due parti, separate anche graficamente e visivamente da due righe, la prima riportante i dati numerici dei morti per covid, mentre la seconda contente le disposizioni di ultima volontà; il riferimento temporale “dicembre 2020” era posto nella prima parte, in alto al centro, mentre non veniva ripetuto in apertura o chiusura della seconda parte e, pertanto, poteva quanto meno dubitarsi che esso si riferisse anche alle disposizioni di ultima volontà, che potevano essere state scritte anche in momento diverso dalla prima parte.
In questa prospettiva, il testamento sarebbe risultato del tutto privo di data, in quanto la data parziale “dicembre 2020” poteva riferirsi con sicurezza solo alla prima parte dello scritto, che non conteneva disposizioni di ultima volontà.
Ma anche a prescindere da questo, la data, volendola riferire alla disposizione testamentaria, era da ritenersi comunque incompleta perché mancante del giorno.
Pertanto, alla luce del principio già menzionato, la domanda di annullamento del testamento è stata accolta.
L’apertura della successione legittima è stata la conseguenza ex lege dell’annullamento del testamento.
Spese a carico dei soccombenti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SUCCESSIONE: L’OMESSA O INCOMPLETA INDICAZIONE DELLA DATA NEL TESTAMENTO OLOGRAFO NE COMPORTA L’ANNULLABILITÀ
L’APPOSIZIONE DI QUESTA DA PARTE DI TERZI RENDE NULLO IL DOCUMENTO SE INTERVENUTA DURANTE IL SUO CONFEZIONAMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Giusti – Rel. Besso Marcheis | 10.11.2023 | n.31322
TESTAMENTO OLOGRAFO: VA INDICATA LA DATA IN FORMA COMPLETA, COMPOSTA DI GIORNO, MESE ED ANNO
ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER IL PAGAMENTO ALL’EREDE LEGITTIMO IN PENDENZA DELLA DOMANDA
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. D’Ascola – Rel. Tedesco | 21.05.2020 | n.9364
TESTAMENTO OLOGRAFO: LO SBARRAMENTO CON DUE GRANDI SEGNI A MÒ DI “X” INTEGRA LA CANCELLAZIONE PER CUI EQUIVALE ALLA REVOCA TACITA
E’ UN COMPORTAMENTO CONCLUDENTE AVENTE VALORE LEGALE, RICONDUCIBILE IN VIA PRESUNTIVA AL TESTATORE
Ordinanza | Cassazione civile, Pres. Manna – Rel. Sabato | 21.03.2019 | n.8031
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