In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie. L’eventuale carenza comporta l’annullamento del testamento olografo con effetti retroattivi.
L’annullamento travolge l’accettazione del chiamato ex asse in base al testamento, determinando ab origine la delazione in favore del successibile ex lege, mentre nei confronti dei terzi si applica la regola di cui all’art. 534 c.c., in base alla quale restano salvi i diritti acquistati a titolo oneroso, dall’erede apparente, da parte di terzi che provino di avere contrattato in buona fede.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. D’Ascola – Rel. Tedesco, con l’ordinanza n. 9364 del 21 maggio 2020.
IL CASO
Il Tribunale disponeva l’annullamento, per mancanza della data, dei testamenti olografi di un de cuius, contenenti la nomina di un terzo soggetto quale erede universale e, per l’effetto, dichiarava aperta la successione legittima del defunto in favore dell’attore, quale fratello del de cuius.
La Corte d’appello confermava la decisione, rilevando che l’indicazione della data costituisce requisito essenziale del testamento olografo, non suscettibile di essere ricavata aliunde da elementi estranei alla scheda, ed aggiungendo che la mancanza della data costituisce di per sé causa di invalidità, senza che sia necessaria un’indagine volta a verificare le conseguenze della mancanza sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie. Per la cassazione della sentenza l’asserito erede universale ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, la quale, rigettando le doglianze, ha offerto alcune importanti precisazioni in ordine agli effetti conseguenti all’annullamento del testamento olografo.
LA DECISIONE
L’attore aveva dedotto, quale causa di invalidità dei testamenti, la mancanza di data, domandando la dichiarazione di nullità delle schede, mentre i giudici di merito, in base alla medesima deduzione, hanno pronunciato l’annullamento, pur senza violando il principio del contraddittorio.
Ancor più in particolare, nel pronunciare l’annullamento in luogo della nullità, i giudici di merito non hanno operato alcuna alterazione dei termini della controversia, bensì hanno fatto attività di qualificazione della domanda in applicazione del principio iura novit curia. La mancanza di data, infatti, è ascrivibile ai requisiti formali la cui carenza determina l’annullabilità del testamento olografo ex art. 606, c. 2, c.c., non la nullità.
Quanto agli atti compiuti prima dell’annullamento del testamento, la Suprema Corte ha chiarito che questa opera retroattivamente, determinando ab origine la delazione in favore del successibile ex lege. Nel caso di specie la banca aveva pagato le giacenze bancarie del de cuis all’erede legittimo, in pendenza di una domanda, poi successivamente accolta, di annullamento del testamento che nominava altro erede universale. Nel proporre ricorso per Cassazione, l’erede testamentario, sul presupposto che il testamento annullabile, fino a quando non ne sia disposto l’annullamento, è efficace, contesta la violazione da parte della banca degli obblighi di custodia, concretizzatasi nell’aver accordando il pagamento a un soggetto che, in quel momento, non aveva il titolo di erede.
La Cassazione, nel respingere tale contestazione escludendo qualsiasi responsabilità della banca, ha ricordato come, stante l’efficacia retroattiva di tale rimedio invalidante, pronunziato l’annullamento del testamento ne vengono meno gli effetti, con effetto retroattivo, al momento dell’apertura della successione.
Se questo contiene la nomina di un erede universale, la pronuncia di annullamento opera retroattivamente, determinando ab origine la delazione esclusivamente in favore del successibile ex lege, come se il testamento non fosse mai esistito. Qualsiasi effetto nelle more prodottosi a favore del soggetto designato nel testamento annullato cade retroattivamente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TESTAMENTO OLOGRAFO: LO SBARRAMENTO CON DUE GRANDI SEGNI A MÒ DI “X” INTEGRA LA CANCELLAZIONE PER CUI EQUIVALE ALLA REVOCA TACITA
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Ordinanza | Cassazione civile, Pres. Manna – Rel. Sabato | 21.03.2019 | n.8031
EREDITA’: LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE NON È UN ATTO RILEVANTE AI FINI DELL’ACCETTAZIONE TACITA
HA CONTENUTO FISCALE E NON IDONEO AD ESPRIMERE L’INTENZIONE UNIVOCA DI ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI EREDE
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