Il principio del rispetto assoluto della volontà del testatore comporta che, al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre, invece, la prova dell’avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso diverso da quello in cui si sarebbe spontaneamente indirizzata. L’esigenza di assicurare una più penetrante ricerca della volontà del testatore, di là delle mere dichiarazioni, impone innanzitutto un esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, alla stregua dei principi generali di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., applicabili al testamento sia pure con gli opportuni adattamenti.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Orilia – Rel. Papa, con la sentenza n. 25521 del 31 agosto 2023, con la quale è stata cassata la sentenza impugnata in quanto la Corte d’Appello non aveva correttamente applicato alla fattispecie i principi in materia di prova.
Specificamente, il giudice di seconde cure aveva continuamente sovrapposto elementi sia intriseci alla scheda testamentaria, estrapolati dal contesto (alcune tra le espressioni utilizzate dal testatore in riferimento a pressioni esterne), sia estrinseci (la sua età avanzata, il risiedere i due fratelli convenuti nell’azione di annullamento per dolo vicino al testatore), ritenendo sufficiente il riferimento del testatore alle “pressioni ricevute da parenti e conoscenti”.
Dalla motivazione della sentenza impugnata non risultava neppure chiaro quali elementi fossero stati ritenuti fatti certi, quali avessero la caratteristica di fatti secondari, come si fosse sviluppata la deduzione del dolo.
Per tali motivi, per la mancata ricostruzione globale della volontà del testatore alla luce del principio già esposto, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
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