In materia di successione testamentaria, la necessità della presenza di testimoni e del rispetto delle formalità prescritte dalla legge ai fini della validità del testamento pubblico si pone solo in relazione a tutte le attività intraprese dopo l’eventuale colloquio privato tra testatore e notaio, per le quali fa piena fede l’atto pubblico, non potendosi invocare ai fini della sua inveridicità la circostanza che il testatore fosse stata inizialmente allontanato allorché la prima intenzione del testatore appariva volta a beneficiarla.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Criscuolo, con la ordinanza n. 30221 del 31 ottobre 2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTAIO CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PATRIMONIALI PER OMESSA COMUNICAZIONE EX ART 623 C.C.
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Renata Palmieri | 03.06.2014 | n.9714
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