ISSN 2385-1376
Testo massima
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza
L’obbligo di comunicazione del testamento pubblico agli eredi, legatari ed a tutti i beneficiari di disposizioni testamentarie non è stato implicitamente abrogato dalla legge 25/5/1981 n. 307 né dalla l. 18/12/1934 n 956.
Nel caso di testamento pubblico l’obbligo di comunicazione non è subordinato alla “pubblicazione” (rectius “registrazione”) del testamento.
La mancata comunicazione di cui all’art 623 c.c. può essere fonte di danno esponendo il notaio a responsabilità.
L’inosservanza dell’obbligo ex art 623 c.c. da parte dei notaio dà luogo a responsabilità “ex contractu” per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale.
Sul notaio grava l’obbligo di diligenza di consultare l’indice repertorio degli atti di ultima volontà da lui tenuti nel repertorio che, come è noto nella prassi notarile, ha una limitata estensione, onde verificare se rispetto ai soggetti defunti vi sono testamenti pubblici.
Il notaio che raccoglie pubblici testamenti, proprio perché consapevole dei correlativi obblighi ex art.623 c.c. deve tenere sotto costante controllo l’indice repertorio degli atti di ultima volontà (contenente i testamenti non ancora registrati) proprio per assolvere ai suoi doveri di informazione ex art 623 c.c.
Il danno risarcibile va commisurato tra il prezzo del bene venduto come importo massimo tra il valore massimo della disponibile spettante all’erede, detratta la quota del valore massimo della quota legittima spettante a quest’ultimo.
Il caso
Il chiamato all’eredità conveniva in giudizio il notaio per risarcimento danni, in quanto quest’ultimo, avuto notizia della morte del testatore, aveva erroneamente alienato un cespite dell’asse ereditario, a causa del comportamento negligente del notaio, il quale non aveva dato una pronta comunicazione del testamento.
Deduceva, pertanto, di aver subito un danno per l’omessa informazione in quanto aveva ricevuto un prezzo inferiore al suo diritto da commisurarsi tra il prezzo del bene venduto come importo massimo tra il valore massimo della disponibile a lui spettante detratta la quota del valore massimo della quota legittima.
La decisione
Su tale controversia si è pronunziato il Tribunale di Napoli, dott.ssa Renata Palmieri con sentenza del 03.06.2013 n. 9714, la quale con una articolata decisione ha condannato il notaio avendo rilevato i principi sopra espressi.
Ebbene, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l’opera del notaio deve svolgersi secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176 comma 2 e ciò comporta il rispetto di tutte le regole e accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione ed il dovere di informazione di cui all’art. 623 cc, da considerarsi elemento essenziale della prestazione professionale del notaio, direttamente impostogli dalla peculiare diligenza richiesta per l’esercizio della delicata funzione notarile.
Conseguentemente, l’inosservanza dell’obbligo ex art. 623 c.c. da parte del notaio dà luogo a responsabilità “ex contractu” per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, atteso che il notaio, allorché abbia avuto certezza e legale scienza della morte del soggetto di cui ha raccolto le dichiarazioni di ultima volontà, è tenuto al relativo dovere di darne comunicare agli eredi.
Il Giudice ha, infatti, chiarito che tale obbligo non è subordinato alla registrazione del testamento.
Invero, tale registrazione implica solo il passaggio dal registro degli atti di ultima volontà custoditi dal notaio a quello dei suoi atti tra vivi.
La registrazione del testamento pubblico, infatti, avviene a mezzo di un verbale al quale il testamento viene semplicemente allegato senza riproduzione del suo contenuto, come invece previsto per pubblicazione del testamento segreto e di quello olografo.
Il Tribunale, premesso che tra le parti (testatore e i beneficiari delle disposizioni testamentarie) ed il notaio si instaura un rapporto contrattuale di prestazione d’opera intellettuale, ha chiarito che l’inosservanza dell’obbligo ex art 623 cc da parte dei notaio dà luogo a responsabilità “ex contractu” per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità.
L’inadempimento di tale dovere non può, inoltre, trovare – quale scriminante – l’esistenza di una pubblicità notizia presso gli Archivi Notarili, non potendosi dubitare che il notaio, allorché abbia certezza e legale scienza della morte di un soggetto di cui ha raccolto le sue dichiarazioni di ultima volontà tramite pubblico testamento, sia tenuto al relativo dovere di comunicazione senza che l’esistenza di altra forma di pubblicità notizia possa determinare un alleggerimento del parametro valutativo della colpa professionale.
Per questi motivi il Tribunale ha accolto la domanda attorea ed ha condannato il notaio al risarcimento danni arrecati all’erede.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 412/2014