Testo massima
Cosa accade quando, in presenza
di testamento olografo, l’omonimia di più parenti rende incerta la persona
dell’erede?
Ebbene, tale problematica è stato
risolta dalla seconda sezione della Corte di Cassazione con sentenza n.8899 del
11/04/2013 ove è stato ribadito il principio cardine dettato dall’art. 625 c.c.
secondo il quale: “se la persona dell’erede
o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto,
quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco
quale persona il testatore voleva nominare“.
Tale disposizione individua quale
elemento primario nelle disposizioni testamentarie la volontà del de cuius.
Nel caso di specie, Tizio, dopo
aver citato in giudizio Caio per essersi impossessato prima ed alienato poi di
alcuni immobili che erano stati a lui lasciati dal fratello Mevio sulla base di
un testamento olografo, chiedeva accertarsi la simulazione di tali atti e la
restituzione degli immobili quale unico erede legittimo.
Resisteva Caio rilevando che non
era affatto certo che il beneficiario del testamento si identificasse unicamente con Tizio (attore), atteso
che lo stesso nome “Tizio” era anche quello di un nipote del de cuius che lo aveva amorevolmente
assistito sino al decesso.
Tale circostanza, ad avviso del
convenuto avrebbero creato incertezza sull’indicazione della persona di “Tizio”
quale erede rilevando altresì che, ai sensi dell’art. 625 c.c. “
se la persona dell’erede o del legatario è
stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto
del testamento o altrimenti, risulta in modo non equivoco quale persona il testatore
voleva nominare
“, ed inoltre che l’art. 628 c.c. dispone che “è nulla ogni disposizione fatta a favore di
persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata“.
Ebbene, ad avviso sia dei giudici
di merito che dei giudici di legittimità, nel caso di specie sussistevano
elementi idonei a fugare ogni dubbio in ordine alla identificazione dell’erede
istituito dal testatore (quali l’affidamento dei beni che il de cuius ebbe a
fare nell’ultimo periodo della sua vita a Tizo attore- il quale si era altresì
immesso nel possesso di alcuni immobili) e dunque ad attribuire determinatezza
alla persona menzionata nella scheda testamentaria con il solo nome e cognome,
pur in presenza di altra persona avente il medesimo nome e cognome.
I giudici di piazza Cavour,
dunque, confermando il consolidato principio giurisprudenziale secondo il
quale, a norma degli artt. 625 e 628 cc, “l’indicazione
della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in
modo impreciso o incompleto, non rende nulla la disposizione qualora dal
contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare in modo certo e
senza possibilità di equivoci la persona che il testatore ha voluto beneficiare”,
hanno riconosciuto unicamente a Tizio la qualità di erede legittimo di
Mevio.
La Corte ha raggiunto la
convinzione che Tizio, seppur indicato nel testamento solo con il nome e
cognome, ben poteva essere individuato come l’effettivo istituito e per
l’effetto, il destinatario dei lasciti, in base ad “univoci dati obbiettivi espressi dal testatore“.
Insieme con il principio della
conservazione degli atti e della ricerca della reale volontà del testatore, la
Corte ha rigettato il ricorso di Caio, con condanna alle spese di lite
Testo del provvedimento
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