I cd. titoli agli aiuti P.A.C. AGEA non costituiscono né pertinenze, né accessori o frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti e devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello dei suddetti terreni, con vincolo in ogni caso soggetto ad iscrizione nel Registro AGEA, ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Questo il principio di diritto fissato nella sentenza n. 26115 del 27 settembre 2021, con la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha annullato un decreto di trasferimento impugnato nella parte relativa ai titoli AGEA, assegnati unitamente agli immobili pignorati.
La Corte di Cassazione premette che, in base alla normativa comunitaria in tema di politiche agricole e di aiuti agli agricoltori, nonché a quella di diritto interno che l’ha recepita, agli imprenditori agricoli sono attribuiti dei titoli agli aiuti P.A.C. (non direttamente correlati alla loro produzione, ma) sulla base degli ettari di terreno posseduti. Tali titoli, in Italia, sono oggetto di iscrizione in un apposito registro gestito dall’AGEA. I titoli P.A.C. AGEA danno poi diritto al soggetto titolare, annualmente, a ricevere determinate somme dagli enti pagatori (cd. premi). Il cd. premio costituisce un diritto di credito, di cui è peraltro prevista espressamente la impignorabilità. I titoli P.A.C. sono d’altra parte, per conto loro, suscettibili di autonomo trasferimento, insieme alla proprietà dei terreni, ma anche indipendentemente da questa (sia pure con determinate limitazioni, oggettive e soggettive, e con determinati vincoli, che non hanno peraltro diretto rilievo nella presente fattispecie), e anche di affitto (in tal caso solo unitamente alla terra), previa iscrizione degli atti dispositivi nel relativo Registro AGEA.
L’AGEA, quale gestore del Registro, ha anche emanato delle circolari relative alla disciplina degli atti di disposizione dei titoli P.A.C., in cui, tra l’altro, risultano delineate le modalità della loro espropriazione, in qualche modo analoghe a quelle relative ai beni mobili registrati ed alle quote sociali.
Venendo all’oggetto del giudizio, la Corte afferma che i titoli P.A.C. certamente non rientrano tra i beni che possono ritenersi compresi nel pignoramento immobiliare ai sensi dell’art. 2912 c. c., in quanto non possono essere qualificati né come pertinenze immobiliari ai sensi dell’art. 817 c.c. (non essendo “cose” e, tanto meno, cose “cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento” degli ettari di terreno in funzione dei quali sono riconosciuti), né come frutti della terra né, tanto meno, come accessori degli immobili pignorati: è appena il caso di osservare, in proposito, che, per quanto gli accessori non abbiano una precisa definizione normativa, secondo la tesi prevalente (e preferibile), la differenza specifica tra essi e le pertinenze è rappresentata dalla circostanza che queste ultime possono essere oggetto di separati atti o rapporti giuridici, godendo di propria autonomia concettuale mentre, al contrario, gli accessori non possono essere separati dalla cosa principale. Poiché i titoli P.A.C., per espressa precisione normativa, possono essere alienati anche “senza terra”, va escluso in radice che possano ritenersi accessori degli ettari di terreno in funzione dei quali sono riconosciuti. Una volta chiarito che certamente non possono essere compresi tra i beni cui automaticamente si estende il pignoramento immobiliare ai sensi dell’art. 2912 c.c., pur dovendo senz’altro ammettersi la loro pignorabilità, ne consegue, inevitabilmente, che i titoli per gli aiuti P.A.C. devono essere oggetto di un pignoramento autonomo.
La Corte di legittimità, infine, ha ritenuto opportuno precisare che la indicata necessità di un pignoramento autonomo dei titoli agli aiuti P.A.C. non esclude la possibilità di una loro espropriazione unitamente a quella dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti, in applicazione estensiva dell’art. 556 c.p.c., previa redazione da parte dell’ufficiale giudiziario di due distinti atti di pignoramento da depositare unitamente in cancelleria, ai sensi dell’art. 556, comma 2, c.p.c. e, rispettivamente, da trascrivere nei registri immobiliari e da iscrivere nel registro AGEA dei P.A.C.. Ciò potrebbe, di fatto, anche consentire eventualmente al giudice dell’esecuzione di valutare l’opportunità di mettere in vendita i titoli P.A.C. unitamente ai terreni (sussistendone i presupposti normativi necessari), in modo da garantire le esigenze pratiche e gli interessi concreti dei creditori nonché de gli acquirenti dei terreni.
Sul punto, è interessante ricordare come l’AGEA, con propria Circolare Prot. Uscita N. 0018677 del 16-03-2021, al paragrafo 8, abbia disciplinato – come sopra indicato – la fattispecie del pignoramento di titoli PAC.
Si legge che i titoli PAC attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013 possono formare oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare diretto nei confronti del debitore, restando escluso il ricorso alla procedura del pignoramento presso terzi, atteso che AGEA non è né custode né detentrice dei titoli che sono intestati e rimangono nella disponibilità degli agricoltori.
Costituisce onere del creditore procedente, prima di intraprendere la procedura esecutiva, consultare il Registro pubblico nazionale dei titoli all’indirizzo www.sian.it; altresì, l’annotazione del pignoramento nel Registro nazionale titoli determina l’impossibilità di eseguire nel sistema informatico l’operazione di trasferimento del titolo dal debitore pignorato ad un terzo soggetto.
La Circolare rammenta che il cessionario, cioè l’assegnatario o l’acquirente dei titoli all’asta, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, deve essere agricoltore in attività, a norma dell’art. 9 del medesimo Regolamento, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati all’asta. In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli assegnati o acquistati.
Un ulteriore importante aspetto è, poi, da attenzionare.
Per effetto dell’applicazione della normativa dell’Unione europea e nazionale, i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore dopo l’esecuzione del pignoramento. In tal caso, il pignoramento continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell’intestatario e nulla può essere opposto ad AGEA.
Qualora nelle more della procedura esecutiva, in applicazione della normativa Regolamentare UE e nazionale, il debitore pignorato non dovesse più risultare intestatario di tutti o parte dei titoli oggetto della procedura esecutiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi), nulla può essere opposto ad AGEA che non potrà dare seguito al trasferimento dei titoli per il venir meno dell’oggetto del pignoramento.
E’ quindi opportuno che i soggetti interessati verifichino, anche nelle more dello svolgimento della procedura esecutiva, l’eventuale sopravvenienza di cambiamenti del portafoglio titoli del debitore esecutato verificatisi successivamente all’annotazione del pignoramento.
Infine, la Circolare precisa che i contributi percepiti dall’agricoltore, contrariamente ai titoli PAC, non possono essere oggetto di pignoramento. Infatti, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 e successive modificazioni ed integrazioni, “le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli Organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all’articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”.
Conseguentemente, l’esecuzione del pignoramento avente ad oggetto i titoli PAC non è ostativo all’utilizzo dei titoli pignorati da parte dell’intestatario degli stessi nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari, fino alla conclusione della procedura esecutiva.
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