ISSN 2385-1376
Testo massima
Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione ha affermato che, l’assegno bancario è pagabile anche se non è indicato il beneficiario.
Gli ermellini sulla base di quanto previsto dall’articolo 1992, comma 1 cc hanno precisato che il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l’indicazione del prenditore (fattispecie in cui è applicabile la disciplina dei titoli al portatore) oppure che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questo possa pretendere che il possessore sia tenuto ad apporre sull’assegno la firma di girata.
Soltanto il trattario che paga l’assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore (R.D. n.1736 del 1933, art.36, comma 1), atteso che il trattario, che opera come mandatario del traente, può essere chiamato da questo a rispondere del pagamento a soggetto non legittimato. Se il pagamento viene chiesto direttamente al traente, detto pagamento viene richiesto direttamente all’obbligato principale e non sussiste, quindi, la esposta ragione perchè l’assegno venga munito di girata dal possessore, girata che, quando il pagamento viene richiesto al trattario, non vale al fine del trasferimento del titolo, ma vale esclusivamente come quietanza (R.D. n.1736 del 1933, art.18, u.c.).
Quindi il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l’indicazione del prenditore ha diritto al pagamento dello stesso in base alla semplice presentazione del titolo.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12793/2005 proposto da:
M.A.M.;
RICORRENTE
contro
L.M.R.E.;
INTIMATA
avverso la sentenza n. 163/2004 della CORTE D’APPELLO, di CATANZARO, depositata il 09/03/2004;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 13.10-26.11.99 il Tribunale di Catanzaro, accogliendo l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso sulla base di otto assegni di conto corrente a favore di M.A.M. ed a carico di L.M.R. per il pagamento della somma di L. 100.055.000, revocava l’opposto decreto.
Detta sentenza veniva impugnata da M.A.M. dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, che rigettava l’opposizione sul rilievo che il mero possesso dei titoli cartolari, privi della indicazione del beneficiario, non era idoneo al fine della individuazione del debitore e che questi non potevano neppure valere come promessa di pagamento.
Avverso detta sentenza M.A.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La intimata L.M.R.E. non si è difesa in questa fase di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il PRIMO motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art.22 e ss., con riferimento all’art.360 cpc, n.3.
Deduce il ricorrente che secondo il giudicante il M. non avrebbe potuto richiedere la prestazione contenuta negli assegni posti a base del decreto ingiuntivo, in quanto questi ultimi, non essendo girati dallo stesso, non lo legittimavano a richiedere il pagamento.
Tale motivazione sarebbe errata, perchè determinata da una falsa applicazione dell’art. 22 e ss. della legge sugli assegni, in virtù dei quali il detentore dell’assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco.
Il giudice a quo non avrebbe considerato che la firma per girata, ai sensi delle predette disposizioni, serve esclusivamente nel caso specifico in cui l’assegno viene portato presso la banca per l’incasso, essendo tale adempimento necessario per individuare la persona che ne riceve la prestazione, onde esimere il trattario, che effettua il pagamento, da ogni responsabilità al riguardo.
Nel caso di specie la girata in pieno da parte del possessore del titolo non sarebbe necessaria in quanto la prestazione incorporata nello stesso non è stata richiesta all’istituto trattario, bensì al debitore traente. In tal caso sarebbe sufficiente il solo possesso del titolo; il possessore del titolo dovrebbe considerarsi portatore legittimo, sino a prova contraria senza dover fornire altra prova.
Il M., quindi, avrebbe provato la sua legittimazione a richiedere la prestazione con il possesso materiale dei titoli, mentre la L. si sarebbe limitata a sollevare delle eccezioni senza poter dare prova delle stesse.
Con il SECONDO motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., con riferimento all’art.360 cpc, n.3.
La corte di merito avrebbe errato nell’affermare che nel caso di specie gli assegni non potessero valere quale promessa di pagamento, affermando che la promessa opera solo nei confronti di colui a cui la promessa sia stata effettivamente fatta.
La prova della promessa sarebbe stata data dal M. mediante il possesso materiale dei titoli e tale possesso deve ritenersi giuridicamente legittimo, in quanto la legittimità del possesso, che avrebbe potuto essere contestata o dal P. (precedente portatore e giratario) o dalla L.M.R.E. (emittente), non era stata mai contestata.
Con il TERZO motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (art.111 Cost.) per omessa o, comunque, carenza di motivazione su tutti i punti decisivi della sentenza, in relazione all’art.360 cpc, n.5.
La sentenza impugnata non consentirebbe di comprendere la ratio decidendi, non essendo possibile identificare il procedimento logico attraverso il quale il giudice è pervenuto alla sua decisione, essendosi la corte di merito limitata a riportare una sentenza della Cassazione senza dare ulteriori indicazioni.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata non indica dettagliatamente quale sia il contenuto degli assegni in questione.
Dalle scarne indicazioni contenute nella stessa è dato comprendere che la L. ha delegato alla emissione degli assegni certo P., che questo ha emesso gli assegni, in qualità di delegato della L., a favore di sè stesso, che gli assegni sono stati poi girati da costui con girata in bianco, che il M., possessore dei titoli posti a base del decreto ingiuntivo, non figura sugli stessi nè quale prenditore nè quale giratario.
In tale situazione di fatto il principio di diritto, di cui alla sentenza n.4801 del 1996, erroneamente richiamato dalla corte di merito per rigettare l’appello, non può trovare applicazione, essendo stato dettato da questa Suprema Corte in relazione ad una diversa fattispecie.
Se l’assegno bancario viene emesso senza indicazione del prenditore vale, in virtù del disposto del R.D. n. 1736 del 1933, art.5, u.c., sull’assegno bancario, come assegno bancario al portatore.
Ciò comporta che il trasferimento del titolo si opera con la consegna del titolo stesso e che il possessore del titolo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo (artt.1992 e 2003 cc).
Qualora l’assegno presenti la indicazione del prenditore e risulti da questo girato in bianco, vale a dire senza la indicazione del nome del giratario (come sembra avvenuto nel caso di specie), il portatore ha tre possibilità:
1) riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona;
2) girare l’assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;
3) trasmettere l’assegno bancario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo ( R.D. n. 1736 del 1933, art.20). Il possessore dell’assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco (art.22 del succitato R.D.).
L’art.1992 cc, comma 1, dispone che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purchè sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Alla stregua del su riportato quadro normativo il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l’indicazione del prenditore (fattispecie in cui è applicabile la disciplina dei titoli al portatore) oppure che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questo possa pretendere che il possessore sia tenuto ad apporre sull’assegno la firma di girata. Soltanto il trattario che paga l’assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore (R.D. n.1736 del 1933, art.36, comma 1) e se ne comprende la ragione, atteso che il trattario, che opera come mandatario del traente, può essere chiamato da questo a rispondere del pagamento a soggetto non legittimato. Se il pagamento viene chiesto direttamente al traente, detto pagamento viene richiesto direttamente all’obbligato principale e non sussiste, quindi, la esposta ragione perchè l’assegno venga munito di girata dal possessore, girata che, quando il pagamento viene richiesto al trattario, non vale al fine del trasferimento del titolo, ma vale esclusivamente come quietanza (R.D. n.1736 del 1933, art.18, u.c.).
La sentenza impugnata, come detto, per respingere l’appello, si è limitata a richiamare la massima (non pertinente) relativa alla sentenza n.4801 del 1996, senza indicare le ragioni giuridiche per le quali, in presenza di una girata in bianco de prenditore degli assegni, la surriportata disciplina, in virtù della quale il possessore degli assegni ha diritto a chiederne il pagamento alla emittente in base alla sola presentazione dei titoli, non sia applicabile nel caso di specie.
Pertanto in base alle suesposte considerazioni il motivo in esame deve essere accolto, il che comporta l’assorbimento degli altri due motivi di ricorso; conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, che per il giudizio si atterrà al seguente principio di diritto: il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l’indicazione del prenditore (fattispecie in cui è applicabile la disciplina dei titoli al portatore) oppure che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.
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Numero Protocolo Interno : 45/2010