Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa – con nota di accompagnamento
La Prima Sezione civile della Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la seguente questione di massima di particolare importanza: se possa ravvisarsi un concorso del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., nella spedizione di un assegno a mezzo posta – sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata – con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Solaini, con l’ordinanza interlocutoria n. 20900 del 05.08.2019.
La vexata quaestio di cui è investita la Prima Sezione della Suprema Corte è “l’invio a mezzo posta di un assegno come possibile concausa del danno”. La controversia verte fra una banca ed una compagnia assicurativa che in primo e secondo grado aveva chiesto il risarcimento dei danni a causa dell’erronea negoziazione di tre assegni non trasferibili emessi dall’istituto di credito ed inviati a tre distinti soggetti con plichi postali semplici. La Corte d’Appello aveva ritenuto responsabile la banca, esente da colpe invece secondo il giudice di prime cure, perché l’istituto “che esegue il pagamento del titolo cartolare in favore di soggetto non legittimato a riceverlo, non è liberato dall’obbligazione finché non paghi al reale beneficiario e ciò a prescindere dalla sussistenza di una colpa professionale”.
La banca ha proposto ricorso in Cassazione domandando se – in astratto, quale giudizio di diritto relativo alla sussunzione di una data condotta nell’ambito di applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c. – l’invio di un assegno a mezzo posta (anche con riguardo al mezzo usato, se posta ordinaria, raccomandata o assicurata) integri violazione di una regola di legge o di contratto o, in ogni caso, di regole di comune prudenza, le quali impongano particolare cautele a tutela della posizione altrui: vale a dire, la posizione del danneggiante, assurta anch’essa ad oggetto di tutela del legislatore, in virtù della norma in discorso.
Secondo la Cassazione, invero, sembra che nell’ordinamento dei privati, tanto più dove improntato, come nella specie, alla parità delle posizioni delle parti, sia necessario contemperare adeguatamente l’esigenza di tutelare la regolare trasmissione dei titoli di credito secondo la legge di circolazione loro propria – cosicché il pagamento di un titolo a legittimazione invariabile avvenga solo in favore di soggetto a ciò legittimato – e l’esigenza, altrettanto evidente nella sua elementare ragionevolezza, di non accollare immotivatamente al prossimo le conseguenze economiche dannose che derivino da condotte qualificabili come di esposizione consapevole ed agevolmente evitabile (cioè senza apprezzabile sacrificio) al rischio di subire quel pregiudizio da parte della vittima potenziale e, quindi, (almeno) concausa del danno da questa patito.
Occorre pertanto considerare se integri precetto di comune prudenza esigibile – al di là dell’ipotesi particolare in cui la negoziatrice coincida con Poste Italiane s.p.a., che dunque potrebbe ancor più dolersi del mancato rispetto del regolamento da parte del proprio utente – quello di tenere conto dei rischi di spedizione di titoli di credito per posta ordinaria, in presenza di molteplici mezzi diversi di pagamento.
Quindi, l’art. 12 dell’allegato A alla deliberazione n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni-Agcom, sulle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane, prevede: “Ai fini della spedizione di denaro contante, e altri valori, il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati dichiarando il relativo valore e nel rispetto, ove previsto, delle norme di sicurezza vigenti in materia”. Occorre anche tenere conto del fatto che sussiste oggi la possibilità tecnica di “tracciabilità” della corrispondenza, caratteristica delle raccomandate e assicurate. La prevede l’art. 2, comma 2, lett. c) e d), che si occupano della “posta raccomandata” e della “posta assicurata”: per la prima, il servizio “fornisce al mittente la ricevuta come prova dell’avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell’invio”; per la seconda, “MI servizio di posta assicurata consente di verificare al mittente e al destinatario lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell’invio”. Per entrambi, l’art. 5 regola il servizio accessorio dell’avviso di ricevimento. È, dunque, possibile seguire il percorso di tali spedizioni online, venendo informati se il plico si trova presso un ufficio postale e quale, se si trova in transito e se è stato o no consegnato al destinatario, anche dunque consentendo al mittente di predisporre cautele atte ad evitare il pagamento a soggetto non legittimato. Tutto ciò, si noti, non per la diretta rilevanza giuridica vincolante dei precetti sull’uso del servizio postale in capo agli utenti, ma per la considerazione che le citate disposizioni possano costituire un parametro di valutazione della condotta tenuta, indipendentemente dalla applicabilità diretta nel rapporto negoziale inter partes: il riferimento alle menzionate disposizioni viene operato non al fine di invocarne l’efficacia normativa vincolante, ma quale mera indicazione di particolari accorgimenti e cautele, che il soggetto dovrebbe adottare. Ancora più radicalmente, potrebbe osservarsi come l’ampia diffusione dei conti correnti bancari potrebbe indurre addirittura a preferire modalità di pagamento più sicure rispetto alla spedizione degli assegni (quale il bonifico bancario), senza apprezzabile sacrificio per il mittente.
Pertanto la Prima Sezione della Suprema Corte ha rimesso la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, sulla seguente questione di diritto di particolare importanza, anche tenuto conto della considerevole incidenza pratica della stessa.
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