Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa con nota di accompagnamento
In materia di intermediazione in valori mobiliari, il conferimento di un mero ordine di acquisito di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio; infatti, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario sono finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, con la conseguenza che tali obblighi, al di fuori dei casi in cui siano conclusi contratti di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell’investimento, esaurendosi con esso.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scaldaferri, Rel. Falabella, con l’ordinanza n. 30001 del 20 novembre 2018.
Nel caso di specie, la Suprema Corte – a recisa confutazione di quanto deciso dai Giudici di prime e seconde cure, che avevano ritenuto fondato l’assunto di due investitori acquirenti di obbligazioni Parmalat Finance Corporation BV, secondo cui la banca aveva contravvenuto agli obblighi che le facevano carico, quale intermediario, in primis all’obbligo informativo protraentesi anche dopo l’acquisto, con la conseguenza che una tempestiva comunicazione della banca circa la rischiosità dell’operazione finanziaria avrebbe loro consentito di disinvestire in tempo utile – ha accolto la censura dell’intermediario concernente l’affermazione del Giudice del gravame con cui è stata ascritta alla banca ricorrente una responsabilità contrattuale per aver omesso di informare l’investitrice in merito all’andamento dei titoli, nel periodo successivo al perfezionamento dell’operazione finanziaria.
Secondo gli Ermellini, invero, va fatta applicazione del principio per cui in materia di intermediazione in valori mobiliari, il conferimento di un mero ordine di acquisito di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio; gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario sono infatti finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, con la conseguenza che tali obblighi, al di fuori dei casi in cui siano conclusi contratti di gestione e di consulenza in materia di investimenti (fattispecie che pacificamente non ricorre nel caso in esame), vanno adempiuti in vista dell’investimento, esaurendosi con esso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DEPOSITO TITOLI: NESSUN OBBLIGO INFORMATIVO E DI MONITORAGGIO DOPO LA NEGOZIAZIONE
ALL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO È CONFERITO UN MERO ORDINE DI ACQUISTO E AMMINISTRAZIONE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani | 07.05.2018 | n.791
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