ISSN 2385-1376
Testo massima
Ogni qual volta un significato chiaro ed univoco possa trarsi dal titolo esecutivo giudiziale in via immediata da suo tenore testuale benché riferito all’appropriata combinazione tra dispositivo e motivazione non vi è spazio, per il giudice chiamato ad eseguirlo o in caso di opposizione del debitore ad interpretarlo, per alcuna altra verifica degli elementi istruttori o dei fatti già presi in considerazione dal giudice del merito, essa essendo a quegli istituzionalmente esclusa, in quanto riservata alla cognizione e precisamente al giudice del processo in cui il titolo giudiziale si è formato o è divenuto o avrebbe potuto divenire definitivo.
Nel caso di specie, un soggetto si opponeva al precetto con il quale gli veniva intimato l’esatto adempimento degli obblighi di fare, relativi ad una servitù di passaggio gravante su di un fondo, sostenendo di avere già del tutto ed esattamente adempiuto. Negata dall’intimante la correttezza dell’adempimento, il Tribunale accolse l’opposizione, ritenendo corrispondenti le opere eseguite dall’intimato al giudicato azionato.
Accolto il gravame dell’intimante, veniva proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la genericità o indeterminatezza del titolo.
La Corte ha ribadito il principio di cui in massima, enunciato dal giudice di legittimità in una recente decisione che ha costituito l’occasione per meglio specificare la portata di un precedente (cfr., Cass., Sez. Unite, n. 11066 del 2012) riferentesi ai casi in cui il titolo esecutivo appaia non idoneamente determinato o determinabile.
La Cassazione ha osservato che rimane infatti principio cardine dell’ordinamento processuale la netta ed insuperabile separazione tra cognizione ed esecuzione, tanto che alla prima è riservata la disamina di ogni fatto, principale o secondario, costitutivo o meno, del diritto poi consacrato nel titolo esecutivo giudiziale, che sia anteriore al momento in cui il relativo processo di cognizione, si è esaurito.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la pronunzia impugnata.
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Testo del provvedimento
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