Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.
Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso, integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma Giudice Miriam Iappelli con la sentenza n.11780 del 31 agosto 2020.
In particolare, veniva intimato un atto di precetto di pagamento in virtù di un contratto di mutuo che poi veniva opposto dal debitore sul presupposto che la somma non era stata erogata.
Il Tribunale, dopo aver verificato che la somma era stata effettivamente erogata sul conto corrente intestato alla mutuataria e che nel contratto aveva rilasciato ampia quietanza, ha rigettato l’opposizione con condanna al pagamento delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA TRADITIO LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
È UN AUTONOMO ATTO DI DISPOSIZIONE DEL BENE AD OPERA DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 24.04.2020 | n.309
MUTUO: LA COSTITUZIONE IN UN DEPOSITO CAUZIONALE INTEGRA LA TRADITIO REI
VI È L’IMMEDIATA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA EROGATA
Ordinanza | Tribunale di Bergamo, Pres. De Simone – Rel. Gelato | 03.04.2019
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