ISSN 2385-1376
Testo massima
Le reciproche concessioni di cui all’art. 1965 c.c. (che possono riguardare anche liti future non ancora instaurate), debbono riferirsi alla posizione assunta dalle parti in merito alle reciproche pretese o contestazioni e non già ai diritti effettivamente spettanti, così che esse sussistono anche se vi sia rinunzia a pretese o contestazioni infondate.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Benevento, dott. Andrea Loffredo, con ordinanza ed artt. 702 bis e ss. c.p.c, in aderenza ad un consolidato orientamento della Suprema Corte.
Nel caso in esame, era intervenuto, fra banca e cliente, un accordo transattivo per effetto del quale l’istituto di credito aveva “passato a sofferenza” il debito del correntista, pur accettando il pagamento di una minor somma. A fronte della riduzione della pretesa creditoria della banca, il cliente provvedeva dunque a rinunciare “ad ogni diritto ed azione ed a qualsivoglia pretesa nei confronti della Banca, a qualunque titolo ed in relazione a tutti i rapporti con la stessa intercorsi“.
Nonostante il predetto accordo, il correntista adiva poi il Tribunale mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., rivendicando tutela d’urgenza nei confronti della banca, avanzando nello specifico pretese restitutorie nei confronti dell’istituto di credito.
Il Giudice, premesso che il predetto accordo dovesse esser qualificato quale transazione, ha in ogni caso chiarito che “anche qualora si ritenesse che la vicenda de qua non sia inquadrabile nell’istituto della transazione, il ricorso sarebbe comunque infondato, stante la rinuncia all’azione manifestata in via stragiudiziale dalla correntista“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 413/2015