Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare – inequivocabilmente – gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.
In tema di trascrizione, ai sensi dell’art. 2665 c.c., l’omessa indicazione dei dati catastali degli immobili non determina l’invalidità della relativa nota di trascrizione, atteso che l’eventuale carenza di detti estremi non assume rilievo se non induce incertezza sui soggetti, sui beni o sul rapporto cui essa inerisce e sia, per contro, consentito di individuare senza possibilità di equivoci gli elementi essenziali del contratto.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, Pres. Petitti – Rel. Criscuolo, con l’ordinanza n. 4842 del 19.02.2019.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
SE IL CONTENUTO DELLA NOTA DIVERGE DAL TITOLO NON SI VERIFICA UN EFFETTO SANANTE
LA NOTA DI TRASCRIZIONE HA UN’EFFICACIA SOLO DICHIARATIVA§
Articolo Giuridico | Legalmente, il Mattino | 22.05.2016 |
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