ISSN 2385-1376
Testo massima
“In relazione alla trascrizione della compravendita, la relativa cancellazione non è prevista dal codice civile nè da quello di rito“.
E’ quanto emerge dalla ordinanza pronunziata in data 23/04/2013 dal Tribunale di Napoli, in persona del dott. Pietro Lupi.
Nel caso di specie, con ricorso ex art.702 bis cpc, il proprietario di un immobile, acquistato a seguito di vendita senza incanto, aveva chiesto la cancellazione di una trascrizione di una compravendita intervenuta in costanza di pignoramento immobiliare.
Pertanto, il ricorrente aveva dedotto l’inefficacia delle trascrizioni che gravavano sull’immobile ai sensi dell’art.2919 cc, desumendo altresì l’inefficacia ed inopponibilità dell’atto di compravendita ai sensi degli artt.2913 e 2915 cc, in considerazione del fatto che la trascrizione, benchè inopponibile, avrebbe potuto di fatto arrecare un danno a causa di una non corretta lettura specialistica da parte di altri operatori economici.
Ebbene, nel merito la domanda del ricorrente è stata rigettata sul presupposto che il codice civile non contempla l’ipotesi della cancellazione della trascrizione della compravendita.
In particolare, il Tribunale di Napoli, dando seguito all’orientamento della più recente giurisprudenza, secondo la quale si potrebbe adire il giudice per ottenere la cancellazione di trascrizioni di atti soltanto nel caso di trascrizione illegittime, ovvero nel caso di trascrizione di atti per i quali non sia previsto tale adempimento, ha ritenuto che nella fattispecie de quo non si configurasse un’ipotesi di trascrizione illegittima atteso che la trascrizione di un atto di compravendita è prevista ex lege, e, dunque, pienamente legittima, concludendo pertanto con il rigetto della domanda.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 335/2013