ISSN 2385-1376
Testo massima
È illegittima la riserva apposta dal Conservatore alla trascrizione dell’atto di pignoramento notificato ex art.140 cpc e privo di avviso di ricevimento. Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento peraltro non incide sul perfezionamento della notifica e, in ogni caso, non rientra nei compiti del Conservatore verificare la nullità di una notifica che sia suscettibile di rinnovazione con efficacia ex tunc ai sensi dell’art. 291 cpc con conseguente sanatoria di un vizio della trascrizione dell’atto di pignoramento eventualmente effettuato sulla scorta di una notifica nulla.
Così si è espresso il Tribunale di Napoli, sezione X, presidente Michele Magliulo, relatore Giovanna Ascione con decreto del 12/03/2014, a seguito del reclamo proposto dal creditore avverso la trascrizione dell’atto di pignoramento notificato ex art. 140 cpc, e privo di avviso di ricevimento, contro la riserva apposta dal Conservatore.
Il creditore ha sostenuto che la notifica dell’atto di pignoramento eseguita ex art. 140 cpc si perfeziona a prescindere dalla prova della ricezione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, rimanendo irrilevante la successiva restituzione dell’avviso di ricevimento.
Il Tribunale ha rilevato che in tema di notificazioni, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 3/2010 deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto, per cui la notifica a mezzo posta dell’avviso informativo al destinatario si intende perfezionato non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza.
Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento peraltro non incide sul perfezionamento della notifica, ma può costituire tutt’al più una causa di nullità della stessa e peraltro, non rientra nei compiti del Conservatore verificarne la validità.
Per questi motivi il Tribunale ha accolto il reclamo del creditore.
IL COMMENTO
La decisione è particolarmente rilevante, in quanto spesso i conservatori rifiutano la richiesta di trascrizione di atti giudiziari, rilevando che la notifica effettuata ai sensi dell’art.140 cpc e priva di avviso di ricevimento, non sarebbe regolare, ritardando di fatto la trascrizione nei pubblici registri.
Per effetto di ciò i creditori si trovano esposti al rischio come nel caso di specie, ove spesso gli uffici postali restituiscono con diversi mesi di ritardo le ricevute di ritorno degli avvisi ex art. 140 cpc – di veder vanificate le azioni legali proposte con la conseguenza che i debitori, nelle more del perfezionamento della notificazione, possono procedere a compiere atti pregiudizievoli che vanificano di fatto la tempestiva azione a tutela del credito. E’ notorio che la copia uso trascrizione viene rilasciata sia dall’ufficiale giudiziario sia dal cancelliere, i quali compiono il preventivo esame sulla regolarità della notificazione per cui tali atti non devono essere sottoposti al doppio controllo da parte del conservatore, non rientrando nei suoi compiti quello di verificare la nullità di una notifica, ma solo la regolarità formale dell’atto.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 167/2014