Il pignoramento trascritto contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare non pregiudica il promissario acquirente che faccia seguire, nei termini di legge, la trascrizione del contratto definitivo o della domanda di esecuzione in forma specifica (quest’ultima, seguita dalla trascrizione della sentenza di accoglimento).
Gli effetti della trascrizione del preliminare, ai sensi dell’art. 2645-bis, comma 1, c.c., si estendono anche alle trascrizioni di pignoramenti o sequestri ed alle iscrizioni di ipoteche giudiziali, con la conseguenza che queste, qualora siano successive alla trascrizione del preliminare, sono inopponibili al promissario acquirente, alle condizioni, per gli effetti e nei limiti di cui allo stesso art. 2645-bis, commi 2 e 3, c.c.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Brindisi, Giudice Ivan Natali, con la sentenza n. 1509 del 30 ottobre 2023.
Il promissario acquirente conveniva in giudizio innanzi al Tribunale la società convenuta chiedendo l’inefficacia del pignoramento a causa dell’intervenuta antecedente trascrizione del preliminare di vendita, deducendo, a tal riguardo, che le trascrizioni di pignoramenti o sequestri, successive alla trascrizione del preliminare, dovevano considerarsi inopponibili a se medesimo e chiedendo, previa sospensione dell’esecuzione, che venisse dichiarata l’inefficacia ex art. 2645 bis c.c. del pignoramento gravante sull’immobile de quo.
Con comparsa, si costituiva in giudizio la società convenuta la quale, non contestando l’avvenuta trascrizione del preliminare, rappresentava la pendenza innanzi al Tribunale di altro giudizio volto a dichiarare la nullità e/o inefficacia per simulazione del contratto preliminare nonché ad accertare le condizioni giuridiche per la sua eventuale revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., in quanto posto in essere in pregiudizio dei diritti della società stessa. Alla luce di tanto deduceva il valore non vincolante nei suoi confronti del preliminare, perché terza estranea rispetto ai soggetti contraenti.
Il Tribunale, pur avendo affermato la prevalenza della trascrizione del preliminare sulla trascrizione del pignoramento nei termini descritti dal principio di diritto già menzionato, ha evidenziato che nel caso di specie doveva affermarsi il carattere recessivo della posizione dell’opponente.
Ciò in quanto la parte convenuta aveva agito, in altro giudizio, per la dichiarazione di inefficacia del contratto preliminare, proponendo azione revocatoria, poi accolta.
A tal riguardo, la società convenuta aveva provveduto a depositare copia della sentenza pubblicata dal Tribunale, e passata in giudicato come da attestazione in atti, con la quale il suddetto preliminare era stato dichiarato inefficace nei confronti della medesima.
Secondo il Tribunale, stante l’avvenuta conseguita definitività giuridica, la pronuncia, per quanto di mero accertamento (e non di condanna), poteva considerarsi produttiva dell’effetto demolitorio o meglio della sterilizzazione degli effetti del contratto verso l’opposta, secondo la logica dell’inefficacia relativa soggettiva.
Alla luce delle predette considerazioni, e, in particolare, dell’effetto di anticipazione dell’opponibilità del preliminare, la trascrizione di tal ultimo doveva ritenersi tamquam non esset e, pertanto, non opponibile al creditore.
Pertanto, l’opposizione di terzo proposta ai sensi dell’art. 619 c.p.c. è stata rigettata e, per l’effetto dichiarata l’efficacia del pignoramento immobiliare.
Per quanto concerne le spese, in considerazione della sopravvenienza del giudicato revocatorio, esse sono state compensate per la metà.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
CONTRATTO PRELIMINARE COMPRAVENDITA, ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA, FALLIMENTO PROMITTENTE VENDITORE, OPPONIBILITÀ ALLA MASSA DEI CREDITORI
LA SENTENZA CHE L’ACCOGLIE L’ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA ANCHE SE TRASCRITTA SUCCESSIVAMENTE È OPPONIBILE ALLA MASSA DEI CREDITORI E IMPEDISCE L’APPRENSIONE DEL BENE DA PARTE DEL CURATORE DEL CONTRAENTE FALLITO
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 15.12.2011 | n.27093
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