ISSN 2385-1376
Testo massima
Il principio di continuità delle trascrizioni ai sensi dell’art. 2650 c.c. per orientamento consolidato trova piena applicazione anche nell’ambito della procedura esecutiva. La mancanza della trascrizione di un’accettazione di eredità, espressa o tacita, nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento rende improcedibile l’esecuzione. Con riguardo alla possibilità di sanare la detta mancanza con una trascrizione tardiva, due sono gli orientamenti proposti:
- secondo alcune ordinanze (inedite) dei Tribunali di Milano (nuovo processo esecutivo 617) e di Santa Maria Capua Vetere, la trascrizione dell’accettazione di eredità deve precedere e non seguire la trascrizione del pignoramento; in mancanza, l’istanza di vendita deve essere rigettata e il processo esecutivo dichiarato improcedibile;
- secondo la prassi diffusa nella maggior parte dei Tribunali italiani e condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, n. 11638 del 26/05/2014), il giudice dell’esecuzione può concedere al creditore a processo esecutivo già avviato e fino all’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. un termine perentorio ai sensi dell’art. 567 co. 3 c.p.c. per integrare la documentazione curando la trascrizione di accettazione di eredità mancante. Nel caso in cui manchi una sentenza, un atto pubblico o una scrittura privata con firme autenticate o accertate giudizialmente (art. 2648 co. 3 c.c.) il creditore dovrà proporre un preliminare giudizio civile di accertamento della qualità di erede.
E’ stato sostenuto in dottrina che la continuità delle trascrizioni potrebbe essere realizzata anche successivamente all’aggiudicazione ma prima del decreto di trasferimento, attesi gli effetti retroattivi ai sensi dell’art. 2650, comma 2 c.c. ma è stato obiettato che la retroattività opera sul piano sostanziale e non può essere senz’altro trasposta sul piano processuale; tale principio è avallato anche alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, n. 2849 del 10 marzo 1992).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 102/2015