Testo massima
Nel caso di fallimento di una società che,
prima dell’apertura della procedura concorsuale, abbia trasferito la propria
sede sociale dall’Italia in un altro Stato sussiste la giurisdizione italiana
ove dal complesso delle circostanze risulti che il trasferimento della sede non
abbia coinciso con l’effettivo spostamento del centro principale degli
interessi della società: in tale ipotesi, infatti, viene superata la
presunzione di corrispondenza tra la sede sociale dichiarata ed il centro
effettivo di interessi della società. Al contrario, qualora non sia vinta la
presunzione di corrispondenza tra l’ubicazione della sede legale ed il luogo in
cui è situato il centro principale degli interessi della società, spetta
all’autorità giudiziaria di quel luogo provvedere all’accertamento
dell’insolvenza ed alla dichiarazione di fallimento della società debitrice.
Questi i
principi di diritto statuiti dalla Cassazione civile, a sezioni unite, nella
recente ordinanza n. 265 pronunziata in data 09/01/2014 in materia di fallimento.
Nel caso di
specie, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza aveva
chiesto il fallimento di una società, sul presupposto che la stessa, pur avendo
trasferito da alcuni anni la propria sede legale in Svizzera, avrebbe tuttavia
continuato ad avere in Italia ed in particolar modo, nella circoscrizione del
Tribunale lucano, il centro principale dei propri interessi.
A seguito di ciò
tale società ha proposto ricorso per cassazione innanzi la Suprema Corte
affinché accertasse e, indi, dichiarasse il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario in relazione al giudizio de
quo.
Ebbene, la
Suprema Corte, pronunciando sul ricorso, ha dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice italiano sul presupposto che la giurisdizione
italiana in ordine al fallimento di una società sussiste solo allorquando la
stessa, prima dell’apertura della procedura concorsuale, abbia trasferito la
propria sede sociale dall’Italia in un altro stato e quando, dal complesso delle
circostanze, risulti che il trasferimento della sede non abbia coinciso con
l’effettivo spostamento del centro principale degli interessi della società.
In
motivazione, i giudici di legittimità hanno altresì evidenziato come il
pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza non avesse fornito alcuna
indicazione specifica, puntuale e significativa, dalle quale desumersi il
carattere puramente fittizio del trasferimento della società ricorrente nello
Stato straniero.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, gli ermellini hanno
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla
dichiarazione di fallimento della predetta società.
Testo del provvedimento
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