ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di Cassazione con sentenza n.17636 del 15/10/2012 si è pronunciata sul tema della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite.
La questione trae origine dalla domanda di una donna divorziata dal marito diretta ad ottenere l’attribuzione di una quota maggioritaria della pensione di reversibilità rispetto a quella da attribuire alla nuova moglie dell’ex coniuge deducendo la precarietà delle sue condizioni economiche a fronte di quelle più favorevoli del nuovo coniuge.
Rigettata la domanda in primo grado e proposto appello la Corte modificava la misura della pensione, conferendola nella misura del 50 per cento alla appellante e per l’ulteriore 50 per cento all’appellata, sulla considerazione che occorreva attribuire una maggiore rilevanza rispetto a alla durata del rapporto matrimoniale tra l’appellante e l’ex coniuge defunto, dovendosi inoltre considerare le rispettive condizioni economiche delle parti.
Giunta al vaglio della Corte di Cassazione, gli ermellini hanno infine precisato che, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite va fatta tenendo conto della durata del rapporto, cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, non è esclusivo, comprendendo anche la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo.
Tra questi correttivi, ha concluso la Suprema corte, è compresa anche la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, senza però che possa confondersi la durata della prima con quella del matrimonio.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14988/2008 proposto da:
C.L.;
RICORRENTE
contro
I.N.P.S., B.L.;
INTIMATI
sul ricorso 18788/2008 proposto da:
B.L. (ex coniuge);
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
contro
C.L. (coniuge);
CONTRORICORRENTE AL RICORSO INCIDENTALE
e contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
RESISTENTE
avverso la sentenza n. 2/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/03/2008;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2007, la signora B. L. si rivolse al Tribunale di Terni esponendo di aver contratto matrimonio in data (OMISSIS) con il sig. T. F.;
che con sentenza del 6 novembre 1996 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili di tale matrimonio, con obbligo per il T. di corrispondere in favore della ricorrente un assegno divorzile nella misura di lire 300.000; che in data 6 settembre 1997 l’ex coniuge aveva contratto nuovo matrimonio con la signora C.L., protrattosi sino al decesso dello stesso, avvenuto in data (OMISSIS).
Chiese l’assegnazione di una quota della pensione di reversibilità in misura non inferiore all’80 per cento deducendo la precarietà delle sue condizioni economiche a fronte di quelle più favorevoli della C..
Il Tribunale adito, con sentenza del 28 giugno 2007, attribuì la pensione di reversibilità nella misura del 30 per cento alla B. e del 70 per cento alla C..
Su gravame della B., la Corte d’appello di Perugia, con sentenza depositata il 10 marzo 2008, modificò la misura della pensione, conferendola nella misura del 50 per cento alla stessa B. e per l’ulteriore 50 per cento alla C., sulla considerazione che occorreva attribuire una maggiore rilevanza rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale alla durata del rapporto matrimoniale tra l’appellante ed il T., protrattosi per ben 32 anni, dal 1964 al 1996, senza che egli,nonostante la lunga convivenza con la C., avesse deciso di divorziare prima dalla B..
Inoltre occorreva, secondo la Corte di merito, considerare le rispettive condizioni economiche delle parti, essendo quella della C. notevolmente più favorevole di quella della B..
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la signora C. sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la signora B., che propone altresì ricorso incidentale cui resiste con controricorso la C.. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Riuniti, ex art.335 cpc, il ricorso principale e quello incidentale siccome proposti nei confronti della medesima sentenza, si passa all’esame del primo motivo del ricorso principale, che ha ad oggetto la denunciata violazione o falsa applicazione dell’art.11, comma 2, del d.lgs. n.196 del 2003 in relazione alla richiesta dell’odierna, ricorrente di stralcio del documento ex adverso depositato sub 2) con il ricorso in appello, consistente in un estratto conto del c/c bancario n. (OMISSIS) intestato alla signora C. ed al coniuge. Tale produzione si sarebbe posta in contrasto con la normativa di cui al codice della privacy, contenendo il documento in questione dati personali sensibili relativi alla attuale ricorrente.
Pertanto, avrebbe errato la Corte di merito nel non disporne lo stralcio. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito: “Costituisce violazione dell’art.11, comma 2, del cosiddetto Codice della privacy (D.lgs. n.196/03) la produzione in giudizio di estratto conto relativo a rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dalla controparte e, pertanto, il giudice il quale, nonostante la richiesta di parte, non ne disponga lo stralcio ed anzi lo utilizzi per la formazione del proprio convincimento e per motivare la sua decisione, viola una norma imperativa di legge concretizzando cosi l’ipotesi di cui all’art.360 cpc, n.3 ?”.
La censura è inammissibile per irrilevanza, in quanto il documento la cui produzione è ritenuta illegittima dalla ricorrente non è in realtà in alcun modo entrato nella decisione impugnata, che neanche lo ha menzionato, obliterandolo completamente.
Con il secondo motivo si denuncia “omessa motivazione sul punto della entità dell’assegno divorzile goduto dalla resistente e sulla sua necessaria incidenza nella determinazione della quota parte di pensione di reversibilità spettante, nonchè sulla circostanza che la decisione gravata svolge un pesante ridimensionamento sul tenore di vita della ricorrente avvantaggiando ingiustificatamente quello della controparte, entrambe questioni decisive ai fini del decidere (art. 360 cpc, n.5)”.
Con il terzo motivo si lamenta “omessa motivazione sulle decisive circostanze che l’odierna ricorrente, al contrario della resistente, è ormai pensionata e che non può contare sul supporto di figli o di altri parenti, sempre al contrario della resistente, la quale, inoltre, svolge tuttora un’attività lavorativa (art.360 cpc, n.5)”.
La quarta censura ha ad oggetto l’asserita “omessa motivazione sulla rilevanza della convivenza prematrimoniale tra la sig.ra C. e il sig. T., elemento decisivo ai fini del decidere(art.360 cpc, n.5)”.
Con il quinto motivo si denuncia “omessa e/o insufficiente motivazione sul punto, decisivo della controversia, relativo alle condizioni economiche delle parti in causa (art.360 cpc, n.5)”.
La sesta doglianza ha ad oggetto la asserita “contraddittorietà della motivazione nel suo complesso, nonchè, in particolare, relativamente al punto decisivo della controversia della durata legale dei rispettivi matrimoni e della sua influenza nella determinazione delle rispettive quote spettanti alle parti (art.360 cpc, n.5)”.
Tutte le predette censure sono inammissibili per violazione dell’art.366 bis cpc, abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n.69, art.47, comma 1, lett. d), ma applicabile nella specie ratione temporis, non essendo stato formulato il cd. quesito di fatto, e mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi. Come chiarito da questa Corte, tale formulazione è necessaria anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso a questa Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (v., tra le altre, Cass., sent. n. 24255 del 2011).
Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo dello stesso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.9, terzo comma, della L. n.898 del 1970 (art.360 cpc, n.3), laddove pur fornendo una corretta interpretazione della norma, attribuendo una maggiore rilevanza alla durata dei rispettivi matrimoni e alla condizione economica deteriore della signora B., ne da una falsa applicazione con una decisione che non rispecchia il ragionamento seguito quando determina una quota della pensione di reversibilità in favore della B. in misura uguale a quella in favore della C.”.
La censura si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto:
“Costituisce falsa applicazione e violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, in presenza di ex coniuge e di coniuge superstite, laddove pur avendo la Corte di appello ritenuto di attribuire una maggiore rilevanza alla rispettiva durata dei matrimoni (33 anni della B. – 9 anni della C.) e alle condizioni economiche deteriori della signora B. rispetto a quelle della C. emerse incontrovertibilmente in sede processuale, determinare in misura uguale le rispettive quote della pensione di reversibilità del marito T.F.?”.
Il motivo è infondato.
La ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo con discrezionalità. Tra tali correttivi è compresa la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, senza che però possa confondersi la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale (v., da ultimo, Cass., sent. n. 10391 del 2012).
Nella specie, la Corte di merito ha fatto buon governo del suo potere di applicare criteri correttivi di quello legale della durata dei rispettivi matrimoni. Per un verso, infatti, essa ha valorizzato maggiormente, rispetto alla opzione prescelta dal giudice di primo grado, la durata del primo matrimonio del T., avuto anche riguardo alla circostanza che, nonostante la separazione, per un lungo periodo egli si astenne dal recidere definitivamente con il divorzio detto vincolo; per l’altro, ha tenuto nel debito conto la durata della convivenza more uxorio del T. con la C., che precedette il matrimonio tra i due. Il giudice di seconde cure ha poi ragionevolmente attribuito rilievo altresì alla differenza tra le condizioni economiche della attuale ricorrente e quelle dell’intimata, giudicate notevolmente più favorevoli.
Sulla base di tali circostanze la Corte di merito ha quindi, con valutazione che si sottrae a censure siccome correttamente e non illogicamente motivata, determinato le quote di pensione di reversibilità in favore della B. e della C. nella misura del cinquanta per cento ciascuna.
Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, quello incidentale va rigettato. Nella reciproca soccombenza le ragioni della disposta compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
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Numero Protocolo Interno : 48/2012