Il Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari con ordinanza del 01.10.2018 ha affermato che benchè la domanda di nullità del contratto di fideiussione per violazione del diritto della concorrenza, ai sensi dell’art. 33, comma 2. l. 287/1990, spetti alla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese ai sensi dell’art. dell’art. 4, comma 1 ter, della legge 168/2003, aggiunto dall’art. 18 d. lgs. 3/2017, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può comunque esaminarla laddove la stessa sia qualificabile come eccezione riconvenzionale.
Ciò posto, nella specie il Giudice veneto ha ritenuto di dover disattendere l’eccezione proposta dai garanti “in considerazione della genericità della prospettazione attorea rispetto all’interesse a far valere la nullità della fideiussione”, alla luce di quanto statuito al riguardo dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.2207/2005.
In tale pronuncia infatti i Giudici di legittimità hanno affermato che: ”la legge antitrust non è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere” nonché che, dinanzi al giudice, “deve essere allegata un’ intesa di cui si chiede la dichiarazione di nullità, ed altresì il suo effetto pregiudizievole, il quale rappresenta l’interesse ad agire dell’attore secondo i principi del processo, da togliere attraverso il risarcimento”.
E’ stato in virtù di tali principi che le Sezioni Unite in quella decisione hanno, per la prima volta, riconosciuto la legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 33, comma 2, l. 287/1990, anche del consumatore rimasto estrano alla intesa anticoncorrenziale, che abbia stipulato il contratto che di quella costituisce lo sbocco.
Se quindi, secondo la Corte, una intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all’art. 33, comma 2, l. 287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti.
Nella specie i fideiussori opponenti non avevano chiarito né in virtù di quale meccanismo l’accertata nullità della intesa restrittiva della concorrenza avrebbe determinato la nullità anche dei singoli contratti a valle nè da quale tipo di nullità questi sarebbero affetti, limitandosi a citare diffusamente la recente pronuncia della Cassazione n.29810/2017 che però ha esaminato solo incidentalmente la questione.
Sul punto il Giudicante ha evidenziato che il caso è stato invece trattato diffusamente dalla succitata sentenza n.2207/2005, che ha affermato ripetutamente che l’unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo intesa anti-concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, è quella risarcitoria.
Una simile impostazione è stata confermata anche dal d. lgs. 3/2017 che, secondo quanto precisa il suo art. 1, comma 1:”disciplina le azioni collettive di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o di un’associazione di imprese”.
In tale norma non si rinviene una tutela reale del soggetto danneggiato dalla intesa restrittiva della concorrenza.
Per tale ragione il giudice ha disatteso l’eccezione riconvenzionale ed ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnando i termini istruttori di cui all’art. 183, VI comma, c.p.c.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
FIDEIUSSIONE BANCARIA: nessuna nullità per violazione delle intese anticoncorrenziali
Valide ed efficaci le clausole ritenute abusive in quanto espressione dell’autonomia negoziale delle parti
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Andrea Valerio Cambi | 26.07.2018 | n.1623
FIDEIUSSIONE E VIOLAZIONE ANTITRUST: È COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE
TRATTASI DI COMPETENZA FUNZIONALE EX ART. 33 COMMA II, DELLA L. 287/1990
Ordinanza | Tribunale di Rovigo, Giudice Mauro Martinelli | 19.06.2018 |
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